venerdì 5 giugno 2015

L'avvocato Marzio Postiglione e il diritto del lavoro: la retribuzione




 
La normativa inerente al diritto del lavoro regola, tra gli altri aspetti, quello relativo al rapporto tra datore di lavoro e dipendente. Tale rapporto include il riconoscimento della retribuzione, la quale deve dimostrarsi rispettosa dei parametri stabiliti dai contratti nazionali e, perciò, commisurata al settore lavorativo e alla mansione svolta, garantendo così al lavoratore una qualità di vita onorevole.
Un argomento dunque di natura decisamente delicata, che con alta frequenza conduce alla disputa in tribunale.
Un caso analogo infatti è stato seguito dall’Avvocato Marzio Postiglione, il quale ha assistito un dipendente di Genova che non riteneva gli fosse riconosciuta un’adeguata retribuzione, considerata la quantità e la qualità del lavoro svolto. Una prima strategia processuale adottata non ha prodotto margine di manovra difensiva, perciò il ricorrente si è avvalso dello strumento della conciliazione in prima udienza. In questa sede, al cospetto del Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore, l’Avvocato Marzio Postiglione ha visto avvalorata la propria tesi, ottenendo la richiesta di bonario componimento tra le parti.
La parte resistente, ovvero il datore di lavoro, è stato così posto di fronte alla necessità di avanzare richiesta al Giudice Istruttore di conciliazione delle vertenze, per ottenere il risarcimento delle differenze retributive: “Le parti dichiarano reciprocamente di rinunziare agli atti del presente giudizio e definiscono e transigono la lite in corso alle seguenti condizioni, che espressamente accettano e sottoscrivono:1) La parte convenuta offre la somma complessiva ed omnicomprensiva  per onorari legali a totale e definitivo saldo, stralcio, transazione, tacitazione e rinuncia ad ogni e qualsiasi diritto relativo, dipendente o comunque, connesso al rapporto di lavoro dedotto nel presente giudizio o, in ogni caso, nel giudizio stesso azionato. Le parti, con la sottoscrizione del presente atto, intendono porre fine alla controversia oggetto del presente giudizio, sicché dichiarano di non aver null’altro a pretendere reciprocamente a qualunque titolo, ragione o motivo. 2) Parte ricorrente, accetta quanto sopra la somma predetta, dichiarando di non avere altro a pretendere, per qualsiasi altro diritto, anche di natura risarcitoria http://marziopostiglione.myblog.it/2015/05/06/lavvocato-marzio-postiglione-il-diritto-del-lavoro-provvedimenti-relativi-al-licenziamento-dal-posto-lavoro/

Nessun commento:

Posta un commento