venerdì 19 giugno 2015
martedì 9 giugno 2015
Caratteristiche dello Studio Legale dell'avvocato Marzio Postiglione
L'avvocato Marzio Postiglione fonda il proprio Studio Legale sito nella città di Angri (SA). L'avvocato Marzio Postiglione ritiene di rilevante importanza il costante aggiornamento ed è periodicamente attivo nel frequentare corsi e seminari durante i quali approfondisce le tematiche relative al Diritto Societario e al Diritto del Lavoro. Per contattare lo Studio Legale Postiglione o per ricevere consuelenza telefonare al 081-947818
lunedì 8 giugno 2015
Lo Studio Postiglione e il diritto fallimentare
L'avvocato Marzio Postiglione ha prestato la propria consulenza nell’ambito delle
procedure di insolvenza delle imprese, assistendo autorità e organismi preposti
a svolgere procedure riguardanti le imprese. Il Fallimento è una procedura
concorsuale liquidatoria , che coinvolge l’imprenditore commerciale con l’ intero patrimonio e i suoi creditori.
Tale procedura è diretta all’ accertamento di insolvenza dell’imprenditore,
all’accertamento dei crediti vantanti nei suoi confronti e alla loro succesiva
liquidazione tenendo conto delle cause legittime di prelazione. Di solito sono gli stessi creditori a chiedere il
fallimento dell'imprenditore e non è necessario che il fallimento sia chiesto
congiuntamente da più creditori, bastando anche la richiesta di un solo. L’ esperienza
dell’avvocato Marzio Postiglione copre tutti gli aspetti della crisi di impresa
scegliendo le soluzioni migliori per il miglior risultato nel particolare
contesto economico e giuridico in cui si trova.
È certo però che il creditore istante non ha alcun titolo di preferenza rispetto agli altri per il solo fatto di aver presentato la richiesta di fallimento, e anche lui dovrà presentare istanza di ammissione al passivo; insomma aver provocato il fallimento del debitore non legittima il creditore istante ad essere automaticamente ammesso al passivo e a sottrarsi alla verifica del suo credito Tuttavia ,è lo stesso tribunale ad accertare autonomamente l'esistenza dei presupposti usando i suoi poteri inquisitori.
Recentemente
il Tribunale di Nocera Inferiore, nella persona, del G.D. dott. Mario Fucito ha
rigettato un ricorso presentato dal creditore X e diretto ad ottenere la
dichiarazione di fallimento dell’impresa Y, abbracciando la difesa
dell’avvocato Marzio Postiglione, difensore di parte resistente e statuendo
che:” Ai fini del calcolo della soglia indicata dall’art.15 1. Fall. debba
aversi riguardo a crediti scaduti che abbiano nel quantum un grado di certezza
e che tale soglia sia prevista quale condizione di procedibilità della domanda
introduttiva e che la condizione di procedibilità debba sussistere al momento
della proposizione medesima istanza, anche per consentire al resistente di
difendersi circa la sua eventuale insussistenza e ciò, nel rito camerale,
caratterizzato dalla speditezza e dalla sommarietà delle forme..” puntualizzando
inoltre che se il creditore: “…preclude al tribunale di acquisire d’ufficio
ai sensi dell’art.213 c.pc. informazioni d’ufficio presso P.A. sulla debitoria
esistente in capo al resistente, in quanto il potere d’ufficio può essere
esercitato nei limiti del potere dispositivo delle parti, non potendosi ad esse
sostituire, nella ricerca esplorativa di debitoria non altrimenti allegata al
fine di superare la soglia di procedibilità, che è indubbia la natura dispositiva
dell’istruttoria prefallimentare, venuto meno il potere della declaratoria
d’ufficio del fallimento di cui all’art 6 1.f., che agisce anche su
segnalazione di altro giudice, mentre al mercato, quale ceto creditorio sono
lasciate le valutazioni di opportunità, circa la fiducia nell’adempimento del
debitore…”. L’avvocato Marzio Postiglione, in qualità di legale
dell’imprenditore, è riuscito a mettere in evidenza queste particolari conseguenze ottenendo
l’ulteriore eccellente successo con una sentenza resa dal tribunale di Nocera
Inferiore con la quale il Giudice ha stabilito che: ”… considerando,
pertanto che il credito scaduto e non pagato vantato dalla ricorrente non
supera in termini di assoluta e rigorosa obiettività la soglia dell’art.15,
dichiara improcedibile il ricorso e condanna la parte ricorrente alla refusione
delle spese di causa e accessori.”È certo però che il creditore istante non ha alcun titolo di preferenza rispetto agli altri per il solo fatto di aver presentato la richiesta di fallimento, e anche lui dovrà presentare istanza di ammissione al passivo; insomma aver provocato il fallimento del debitore non legittima il creditore istante ad essere automaticamente ammesso al passivo e a sottrarsi alla verifica del suo credito Tuttavia ,è lo stesso tribunale ad accertare autonomamente l'esistenza dei presupposti usando i suoi poteri inquisitori.
Fonti: – www.wikipedia.org – www.nellanotizia.net – www.lavoroefinanza.it – ordinanza del Tribunale di Nocera
Inferiore -
venerdì 5 giugno 2015
L'avvocato Marzio Postiglione e il diritto del lavoro: la retribuzione
Un argomento dunque di natura decisamente delicata, che con alta frequenza conduce alla disputa in tribunale.
Un caso analogo infatti è stato seguito dall’Avvocato Marzio Postiglione, il quale ha assistito un dipendente di Genova che non riteneva gli fosse riconosciuta un’adeguata retribuzione, considerata la quantità e la qualità del lavoro svolto. Una prima strategia processuale adottata non ha prodotto margine di manovra difensiva, perciò il ricorrente si è avvalso dello strumento della conciliazione in prima udienza. In questa sede, al cospetto del Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore, l’Avvocato Marzio Postiglione ha visto avvalorata la propria tesi, ottenendo la richiesta di bonario componimento tra le parti.
La parte resistente, ovvero il datore di lavoro, è stato così posto di fronte alla necessità di avanzare richiesta al Giudice Istruttore di conciliazione delle vertenze, per ottenere il risarcimento delle differenze retributive: “Le parti dichiarano reciprocamente di rinunziare agli atti del presente giudizio e definiscono e transigono la lite in corso alle seguenti condizioni, che espressamente accettano e sottoscrivono:1) La parte convenuta offre la somma complessiva ed omnicomprensiva per onorari legali a totale e definitivo saldo, stralcio, transazione, tacitazione e rinuncia ad ogni e qualsiasi diritto relativo, dipendente o comunque, connesso al rapporto di lavoro dedotto nel presente giudizio o, in ogni caso, nel giudizio stesso azionato. Le parti, con la sottoscrizione del presente atto, intendono porre fine alla controversia oggetto del presente giudizio, sicché dichiarano di non aver null’altro a pretendere reciprocamente a qualunque titolo, ragione o motivo. 2) Parte ricorrente, accetta quanto sopra la somma predetta, dichiarando di non avere altro a pretendere, per qualsiasi altro diritto, anche di natura risarcitoria http://marziopostiglione.myblog.it/2015/05/06/lavvocato-marzio-postiglione-il-diritto-del-lavoro-provvedimenti-relativi-al-licenziamento-dal-posto-lavoro/
giovedì 4 giugno 2015
Avvocato Marzio Postiglione e diritto tributario: cartelle esattoriali nulle.
La
Commissione Tributaria Provinciale di Salerno ha accolto il ricorso di un
contribuente, assistito dall’avvocato Marzio Postiglione, con un provvedimento
relativo alla notificazione nulla della cartella di Equitalia poiché l’importo
da pagare era inesistente, essendo egli cancellato dal Registro della CCIAA di
Salerno, decretandola così nulla. La Commissione Tributaria Provinciale di
Salerno infatti ritiene che:”Il ricorrente impugna cartella di pagamento
emessa per la mancata corresponsione dei diritti annuali di iscrizione alla Camera di Commercio e motiva la non
debenza dell’imposta avendo lo stesso prodotto documenti di dichiarazione di
cessazione attività ai fini I.V.A. nonché ricevuta dell’Agenzia delle Entrate
che confermava l’esenzione dal diritto annuale della Camera di Commercio” .
Successivamente, poi, la società Equitalia Sud s.p.a. ri-emetteva la stessa
cartella esattoriale avente quale oggetto la stessa richiesta di pagamento dei
diritti annuali della Camera di Commercio di Salerno, sebbene già dichiarata
illegittima dalla Commissione Provinciale adita in precedenza. Detta seconda
ingiunzione di pagamento è stata impugnata con le forme dell’opposizione
all’esecuzione stavolta dinanzi al Giudice di Pace di Nocera Inferiore sebbene
fosse relativa a tributi e quindi di competenza della commisione tributaria;
infatti il secondo ricorso è stato poggiato sulla base del precedente giudicato
dalla Commissione e l’Ufficio del Giudice di Pace di Nocera Inferiore, nella
persona del Giudice adito, ha abbracciato la tesi dell’avvocato Marzio
Postiglione dichiarando che: “ L’opposizione è fondata. In effetti
l’attore ha già ottenuto dalla Commissione Provinciale Tributaria di Salerno
una Sentenza n.2386/14 che dichiarava la cessazione attività dell’ attore ai
fini IVA, nonché l’esenzione dal diritto annuale della Camera di Commercio,
confermata dall’Agenzia delle Entrate: tale sentenza non è stata disconosciuta
dalla Camera di Commercio, la quale tra l’altro non ha addotto prova alcuna
dell’obbligo dell’attore, non producendo neppure la prova della sua iscrizione
alla Camera stessa. E quindi, quanto al difetto di giurisdizione del giudice
adito, è ovvio che sul merito della pretesa, quale tributo, si è già
pronunciata la Commissione Tributaria, mentre in questa sede si fa valere
soltanto l’inesistenza del credito, derivante da quella sentenza …” Il Giudice di Pace Guido Senatore
stabilisce infine che.”… la domanda va accolta e la cartella esattoriale
impugnata va annullata.”
Fonti:
ordinanza Giudice di Pace del Tribunale di Nocera Inferiore.
https://plus.google.com/u/0/+AvvocatoMarzioPostiglione/posts
mercoledì 3 giugno 2015
La dichiarazione della polizia nelle note difensive di causa che segnalano il corretto posizionamento dell’autovelox non fa una prova.
Il tribunale di Torino ha chiarito alcuni aspetti in merito alla
casistica dei verbali inseguito a rilevazioni da dispositivi elettronici.
Attualmente il codice della strada sancisce che la mancanza dell’indicazione
nel verbale del luogo dove il dispositivo di rilevamento della velocità
elettronico è ubicato rende nullo il verbale stesso. Nel procedimento contro
gli accertamenti effettuati da pubblico ufficiale, il ricorrente che volesse
contestare quest’aspetto dovrebbe proporre due processi in uno: la querela di
falso e l’impugnazione della multa. In
merito, il tribunale piemontese ha sancito una precisazione di notevole
importanza e a favore del ricorrente. Infatti in questo caso, qualora nel
verbale non fossero indicate in maniera precisa gli elementi di cui sopra
(luogo di ubicazione di dispositivi e motivazione della mancata immediata
contestazione) e questi fossero confermati solo successivamente nel corso del
procedimento davanti al prefetto (o giudice di pace) nelle note difensive,
queste non avrebbero valenza di prova piena. Di conseguenza le controdeduzioni
difensive inviate dalla polizia municipale non possono essere accolte per
difetto di prova. Il giudice accoglierà l’opposizione qualora non ci fossero
prove sufficienti della responsabilità dell’opponente.
La risoluzione di conflitti in ambito immobiliare dello Studio Legale Postiglione : i contratti di locazione
La Locazione, in
diritto, costituisce il contratto con
il quale una parte (detta locatore) si
obbliga a permettere a un altro soggetto (conduttore) l'utilizzo di una cosa
per un dato tempo in cambio di un determinato corrispettivo. La disciplina
principale dell'istituto è regolata dagli artt. 1571 a 1654 del codice civile italiano. I locatori
si trovano sempre più spesso a dover fronteggiare e risolvere casi in cui i
conduttori ritardano o, addirittura, non pagano il canone di locazione e/o gli
oneri accessori. In un caso curato dallo studio legale Postiglione il locatore
chiede la risoluzione del contratto, per ottenere la restituzione
dell’immobile, in via giudiziale, mediante il procedimento di sfratto per
morosità. La morosità può comunque essere sanata e nel caso in cui il pagamento
non avvenga il Giudice può assegnare un termine di “grazia” per effettuare il
pagamento. Nel
caso di specie, il conduttore pur avendo pagato quanto ordinatogli dal Giudice
Istruttore, ovvero i canoni scaduti e gli interessi maturati, non ha rispettato
il termine stabilito dall’ Ill.mo giudicante, ritardando di ventiquattro ore
detto pagamento e adducendo detta inadempienza all’istitituto di credito
incaricato del bonifico bancario che avrebbe tardato nello accreditare la
valuta. Alla luce del ritardo accumulato, sebbene di solo un giorno, il
Tribunale di Nocera Inferiore ha convalidato lo sfratto per morosità così
statuendo:"
il calcolo degli interessi legali operato dall’intimato, e di cui al prodotto
prospetto, non può reputarsi completamente esatto, dal momento che il prevenuto
– pur avendo correttamente individuato il momento di decorrenza degli stessi
interessi legali nella giornata di scadenza di ogni singolo canone (il 5 del
mese, secondo quanrto previsto dall’art.4 dell’allegato contratto di locazione
registrato ) – li ha computati fino alla data da lui stesso giustamente
identificata con quella di scadenza del termine di quaranta giorni dalla
comunicazione del ricordato provvedimento, quale assegnato dallo scrivente ex
art. 55 della legge n.392/78, comunicazione che, per altro, dai registri
informatici del Ministero della Giustizia risulta effettuata via pec. Non può invece,
revocarsi in dubbio che gli interessi dovessero essere calcolati “ per tabulas”
dall’esibita ricevuta di bonifico – è la data di valuta per la beneficiaria,
ossia la data in cui la beneficiaria ha avuto l’effettiva disponibilità del
corrisposto importo. Il versamento a mezzo dello stesso bonifico deve, infatti ritenersi
attuato con l’effettivo accredito della somma dovuta sul conto corrente
bancario del locatore. Senza dimenticare che proprio la natura perentoria del
cosidetto “termine di grazia” ex art.55 della legge 392/78 e la sua conseguente
improrogabilità né per motivi sopravvenuti, né su istanze proposte prima della
scadenza inducono a rigettare l’istanza che il conduttore ha formulato in via
subordinata e che – come già si è messo in risalto- era per l’appunto, diretta
ad ottenere l’assegnazione di un ulteriore termine entro il quale versare gli
interessi eventualmente ancora dovuti. Non va inoltre tralasciato che – una
volta ritenuto, come si è detto, che l’accreditamento della somma sul conte del
locatore , e, quindi, l’esecuzione del pagamento in questione, siano risalenti
a una data evidentemente successiva a quella in cui è scaduto il termine
perentorio concesso ex art.55 della legge n.392/78- il pagamento medesimo non
solo non sia integrake, ma sia pure tardivo. Passando, invece, all’istanza di
emissione del decreto ingiuntivo formalizzato nell’interesse del locatore
nell’atto di intimazione, è doveroso osservare che essa non è stata, poi,
ribadita dal procuratore laddove ha instato esclusivamente per la convalida
dello sfratto, astenendosi da qualsiasi, seppur minimo, cenno alla richiesta di
condanna alla corresponsione degli eventuali canoni o interessi ancora da
versare. D’altro canto non può revocarsi in dubbio che, nel caso di specie, deponga
tale in equivoca volontà il contegno assunto nel corso di tutto il procedimento
del locatore, il quale come si è visto, non solo non ha più ribadito la
richiesta di condanna al pagamento”de quo” in sede di precisazione delle
conclusioni, ma ha posto in essere tale omissione dopo la pacifica dazione, ad
opera del conduttore, della sorte capitale relativa a tutti i canoni oggetto
dell’addebitata morosità: un contegno evidentemente giustificato, sul piano
logico, proprio da tale dazione, che avrebbe al più legittimato il locatore ad
insistere nella condanna alla refusione della minima differenza non versata a
titolo di interessi .Di qui la doverosa declaratoria di non luogo a provvedere
sulla richiesta di emissione del decreto ingiuntivo ex art.664 c.p.c. avanzata
dalla locatrice con l’originario atto di citazione, proprio in quanto
implicitamente abbandonata… ” Infine
il giudice puntualizza che: “… visti gli artt. 663 c.p.c. e 55 e 56
dellalegge 392/78, convalida l’intimato sfratto per morosità… dichiara il non
luogo a provvedere sulla richiesta di emissione del decreto ingiuntivo ex
art.664 c.p.c. avanzata dal locatore con l’originario atto di citazione, in
quanto implicitamente abbandonata.”
Fonti: www.wikipedia.org -
www.uppibologna.it - www.professionisti.it – www.lavoroefinanza.it –
ordinanza Giudice di Pace del Tribunale di Nocera Inferiore.lunedì 1 giugno 2015
Biografia
Marzio
Postiglione nasce a Lecce nell’agosto del 1975. Consegue nel 1995 la maturità
scientifica per poi iniziare la propria collaborazione con diversi Studi
Legali. Frequenta nel frattempo la Facoltà di Giurusprudenza presso
l’Università degli studi di Fisciano, dove, nell’anno accademico 2002/2003,
ottiene la Laurea discutendo una tesi in Diritto aziendale e di
Internazionalizzazione delle imprese. Nello stesso anno e fino al 2005 svolge
attività di avvocato praticante del Foro di Nocera Inferiore collaborando con
lo Studio Legale dell’avvocato Angelo Amato. In quel medesimo periodo fonda il
proprio Studio Legale, il Postiglione & Partners, così denonimato perché in
grado di avvalersi della importante collaborazione di prestigiosi consulenti,
oltre che del fondamentale contributo degli assistenti. L’Avvocato punta molto
sul costante aggiornamento della formazione, il quale lo vede impegnato in
particolare nel triennio tra il 2009 e il 2012 in cui frequenta seminari su
temi quali Diritto Societario e Diritto del Lavoro. Grazie a questo viene
chiamato ad affiancare il professor Marco Galdi alla cattedra di Diritto sul
Lavoro presso l’Università degli studi di Salerno, negli anni che intercorrono
tra il 2008 e il 2010. Nell’ottica
dell’internazionalizzazione delle imprese italiane, Marzio Postiglione è membro
di Assafrica, associazione parte di Confindustria dedicata alle aziende
interessate a investire nei territori di A frica e Medio-Oriente, oltre a
essere stato invitato a partecipare al Tunisia Investement Forum organizzato
dalla Foreign Investement Promotion Agency, una manifestazione legata alla
situazione degli investimenti su territorio tunisino, intervenendo in
particolare su investimenti legati alle strategie sostenibili. Consapevole dei
nuovi mezzi di comunicazione è inoltre presente con diverse piattaforme sul
web, tra cui il profilo Twitter(@MarzioPost) di recente apertura. Nella vita
privata si dedica a hobby quali il tennis e il paracadutismo.
Iscriviti a:
Post (Atom)