Io
cominciai: << Poeta che mi guidi guarda la mia virtù s’ella è possente,
prima ch’a l’alto passo tu mi guidi..>>
Inferno,
Canto II
Così Dante si rivolgeva alla sua guida durante il viaggio
nell’aldilà, al noto magister che lo
ricondusse sulla retta via, il sommo poeta Virgilio.
Un omonimo odierno invece, vigilante più che poeta,
sorveglia ed è pronto ad agire contro tutti coloro che si sentono Hamilton
magari alla guida di una McLaren: parliamo di Vergilius, parente stretto del noto Tutor, capace di controllare
sia la velocità media che quella istantanea. Un occhio vigile, principalmente
presente sulle statali, al quale sembra quasi impossibile sfuggirvi e
contestarvi ipotetiche sanzioni.
In realtà, un primo caso di impugnazione con esito
positivo è stato emesso dal Giudice di Pace di Pozzuoli la cui sentenza del 23
Febbraio 2013, evidenzia vizi riguardanti l’omologazione del sistema SICVe
Vergilius con annessa violazione dell’art. 192 comma 5 del D.P.R. del
regolamento di attuazione del Codice Civile della Strada il quale afferma che :
“la omologazione o la approvazione di prototipi è valida solo a nome del
richiedente e non è trasmissibile a soggetti diversi”.
Difatti, Autostrade per l’Italia S.p.a, è stata la prima
a richiedere ed ottenere l’omologazione del sistema Sicve Tutor e
successivamente del sistema Vergilius, peccato che successivamente però, tale
azienda abbia girato le omologazioni ottenute ad Autostrade Tech S.p.a. che ha
concesso a sua volta queste ultime alla Polizia Stradale.
Il verbale esaminato dallo Studio Postiglione, riguarda
una presunta infrazione “…commessa il giorno 08.02.2016 […] ed è stata
accertata attraverso il sistema di misura della velocità SICVe, omologato con
decreto n° 3999 del 24.12.2004 che consente il funzionamento automatico.” Tale
verbale prevedeva il pagamento di una sanzione e la decurtazione di 3 punti
all’assistito.
Secondo l’avvocato Marzio Postiglione il succitato
verbale risulta viziato:
- - nell’omologazione in quanto come affermato già
in precedenza, non può essere oggetto di cessione, pertanto il Decreto
Dirigenziale n°97818 del 09-12-2010 con il quale è avvenuto il trasferimento
(dalla società Autostrade per l’Italia spa ad Autostrade Tech Spa, la cui
società è distinta dalla prima) delle suddette omologazioni/approvazioni, va
ritenuto nullo.
- - nella
verifica della funzionalità e taratura
dell’apparecchio elettronico in quanto la prima, dovrebbe essere periodica e la
seconda, periodica e preventiva, che accerti che il risultato delle misurazioni
corrisponde ai risultati dei valori nazionali e che quindi non va assolutamente
confusa con l’omologazione la quale si limita esclusivamente ad accertarne il
corretto funzionamento. Tra l’altro, nel verbale in questione, corrisponde ad
un SICVe-Tutor e non al dispositivo in questione ossia Vergilius. Pertanto la
rilevazione effettuata risulta non attendibile poiché effettuata con
dispositivo non tarato e privo di certificato ( si ricorda che per essere
conformi alla legge, tali apparecchi quali Tutor e Vergilius, devono possedere
la taratura dei centri accreditati SIT, gli unici a garantire la corretta
idoneità dello strumento);
- - nell’
applicazione del criterio di tolleranza
previsto dal C.d.S. nel cui verbale è del 5% (quest’ultimo criterio va
applicato esclusivamente per la velocità effettuata su sistemi di rilevazione
istantanea. Per la velocità media, invece, si applica il criterio di tolleranza
progressivo del 5%, 10%, 15%) ma tale riduzione risulta illegittima essendo il
Tutor Vergilius uno strumento di rilevazione della velocità sia media che istantanea
e nel verbale in questione, tuttavia, viene contestata soltanto quella media.
- - di
illegittimità per la presenza nella
tratta in questione, di svincoli
autostradali che determinano disparità di trattamento tra gli automobilisti
- - di mancata segnaletica di preavviso riguardante il tratto di strada provvisto
dello strumento rilevatore e conseguente mancata documentazione di
accertamento;
- - della
mancata indicazione del luogo esatto di
violazione, il quale, per legge va indicato il punto esatto da cui ha avuto
inizio e fine la presunta infrazione. Nel verbale in questione, è menzionato
solo quello di termine.
- - di omissione del numero di matricola, in
mancanza del quale difatti, risulta impossibile individuare l’apparecchio
utilizzato e la sua relativa funzionalità.
Per tutti i motivi
sopracitati, il Giudice di Pace di Nocera Inferiore,ha accolto il ricorso ed
annullato il provvedimento condannando la Prefettura di Salerno al rimborso
spese, sottolineando l’importanza
dell’accertamento delle verifiche di funzionalità e relativi controlli delle
apparecchiature di misurazione.