Fermo
amministrativo: atto impugnabile .. ed impugnato!
Nel maggio 2015, veniva notificato alla signora
N.C., tramite servizio postale, una lettera di preavviso di iscrizione a fermo
amministrativo (con annessa contravvenzione in denaro),da parte del Comune di
Angri, sezione Polizia Locale, relativa ai verbali di contestazione per
infrazioni del Codice della Strada, a carico dell’ autovettura X, per l’anno
2010.
L’istante, contestava l’esecuzione forzata in
mancanza di notifica degli atti prodromici in primis l’atto primigenio, ossia
la notifica della contravvenzione del
C.d.S.; inoltre nel merito, la mancata commissione di qualsivoglia infrazione.
Nel caso in esame, essendo stato disposto l’atto
impugnato per infrazione del codice stradale, si affermava la giurisdizione del
Giudice di Pace, anche in relazione alla impugnata cartella esattoriale
contestandone la legittimità per omessa notifica della cartella stessa e la sua
conseguente nullità.
Considerata:
- - la mancanza della notifica degli atti
prodromici, pregressi o preordinati che
secondo la corte di cassazione rappresentano la nullità dell’atto successivo.
Tanto che: “l’omessa notifica dell’atto presupposto, ha come conseguenza la
nullità dell’atto successivo”.
-
la violazione dell’art.194 del C.d.S. il quale
sancisce che “in tutte le ipotesi in cui il presente codice prevede che da una
determinata violazione consegua una sanzione amministrativa pecuniaria, si
applicano le disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del capo I
della legge n. 689/1981, salve le modifiche e le deroghe previste dalle norme
del presente capo”, sempre che siano stati notificati gli atti prodromici e
presupposti, in difetto dei quali si incorrerebbe nell’ipotesi già sanzionata
da giurisprudenza consolidata, di calcolo illegittimo di “sanzione su
sanzione”.
Lo Studio
Legale Postiglione, ha comprovato l’insussistenza del diritto a procedere
all’esecuzione forzata della P.A., nonché l’infondatezza e l’illegittimità
della pretesa, chiedendone la revoca o l’annullamento.
Dall’introduzione del Giudice, si evince difatti, che
l’atto di preavviso (comunicazione di fermo), è un atto lesivo della posizione
soggettiva del destinatario e dunque, impugnabile.
Oltre a ciò, “anche in relazione all’impugnata
cartella esattoriale, vi si può procedere ad opposizione all’esecuzione ex
articolo 615, co.1, c.p.c., allorché si contesti la legittimità dell’iscrizione
a ruolo per omessa notifica della stessa cartella, e/o per la mancanza di un
titolo legittimante l’iscrizione a ruolo, o si adducono fatti estintivi
sopravvenuti alla formazione del titolo (come nel caso di specie) […] pertanto l’attore , con la stessa
impugnativa proposta avverso il
preavviso di fermo, ben può opporsi alla stessa cartella esattoriale
eccependone la mancata notifica e chiedendone la nullità.”
L’Ill.mo Giudicante adito ha statuito che il
preavviso di fermo contenente l’erronea indicazione da parte dell’Ente impositore
di un atto avente “natura di preavviso e, pertanto, non autonomamente
impugnabile”, risulta fuorviante nonché gravemente illegittima,in uno alla
omessa indicazione sia dell’Autorità Giudiziaria competente per l’impugnazione
e sia dei termini entro i quali proporre la stessa.
Ebbene, l’opposizione incardinata dal legale Marzio
Postiglione, risultando fondata , ha
visto condannato parte resistente, ovvero l’ente Comune di Angri con la
statuizione resa dal GDP di Nocera Inferiore in ordine all’illegittimità della
procedura di fermo amm.vo e consequenziale condanna alle spese ed agli onorari
di causa.