giovedì 24 novembre 2016

Fermo amministrativo: atto impugnabile .. ed impugnato!



Fermo amministrativo: atto impugnabile .. ed impugnato!
                                
Nel maggio 2015, veniva notificato alla signora N.C., tramite servizio postale, una lettera di preavviso di iscrizione a fermo amministrativo (con annessa contravvenzione in denaro),da parte del Comune di Angri, sezione Polizia Locale, relativa ai verbali di contestazione per infrazioni del Codice della Strada, a carico dell’ autovettura X, per l’anno 2010.
L’istante, contestava l’esecuzione forzata in mancanza di notifica degli atti prodromici in primis l’atto primigenio, ossia la notifica della contravvenzione  del C.d.S.; inoltre nel merito, la mancata commissione di qualsivoglia infrazione.
Nel caso in esame, essendo stato disposto l’atto impugnato per infrazione del codice stradale, si affermava la giurisdizione del Giudice di Pace, anche in relazione alla impugnata cartella esattoriale contestandone la legittimità per omessa notifica della cartella stessa e la sua conseguente nullità.
Considerata:
-                    -           la mancanza della notifica degli atti prodromici, pregressi  o preordinati che secondo la corte               di cassazione rappresentano la nullità dell’atto successivo. Tanto che: “l’omessa notifica                       dell’atto presupposto, ha come conseguenza la nullità dell’atto successivo”.
-          la violazione dell’art.194 del C.d.S. il quale sancisce che “in tutte le ipotesi in cui il presente codice prevede che da una determinata violazione consegua una sanzione amministrativa pecuniaria, si applicano le disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge n. 689/1981, salve le modifiche e le deroghe previste dalle norme del presente capo”, sempre che siano stati notificati gli atti prodromici e presupposti, in difetto dei quali si incorrerebbe nell’ipotesi già sanzionata da giurisprudenza consolidata, di calcolo illegittimo di “sanzione su sanzione”.

Lo Studio Legale Postiglione, ha comprovato l’insussistenza del diritto a procedere all’esecuzione forzata della P.A., nonché l’infondatezza e l’illegittimità della pretesa, chiedendone la revoca o l’annullamento.

Dall’introduzione del Giudice, si evince difatti, che l’atto di preavviso (comunicazione di fermo), è un atto lesivo della posizione soggettiva del destinatario e dunque, impugnabile.
Oltre a ciò, “anche in relazione all’impugnata cartella esattoriale, vi si può procedere ad opposizione all’esecuzione ex articolo 615, co.1, c.p.c., allorché si contesti la legittimità dell’iscrizione a ruolo per omessa notifica della stessa cartella, e/o per la mancanza di un titolo legittimante l’iscrizione a ruolo, o si adducono fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo (come nel caso di specie)  […] pertanto l’attore , con la stessa impugnativa proposta  avverso il preavviso di fermo, ben può opporsi alla stessa cartella esattoriale eccependone la mancata notifica e chiedendone la nullità.”
L’Ill.mo Giudicante adito ha statuito che il preavviso di fermo contenente l’erronea indicazione da parte dell’Ente impositore di un atto avente “natura di preavviso e, pertanto, non autonomamente impugnabile”, risulta fuorviante nonché gravemente illegittima,in uno alla omessa indicazione sia dell’Autorità Giudiziaria competente per l’impugnazione e sia dei termini entro i quali proporre la stessa.
Ebbene, l’opposizione incardinata dal legale Marzio Postiglione,  risultando fondata , ha visto condannato parte resistente, ovvero l’ente Comune di Angri con la statuizione resa dal GDP di Nocera Inferiore in ordine all’illegittimità della procedura di fermo amm.vo e consequenziale condanna alle spese ed agli onorari di causa.



mercoledì 2 novembre 2016

L’avvocato Marzio Postiglione e la regolamentazione della sosta a pagamento

                                                            
                                                                     

                                                                                                   
L’avvocato Marzio Postiglione e la regolamentazione della sosta a pagamento

Lo studio Legale Postiglione, ha recentemente affrontato l’annosa questione del parcheggio nelle aree individuate dal Comune di Angri, quali aree con sosta a pagamento.
L’esigenza di statuire definitivamente l’interpretazione normativa e la conseguente sua applicazione, nasce dalle innumerevoli vessazioni cui sono sottoposti gli utenti della strada ed in particolare, coloro che sono costretti ad usufruire della pubblica via giacché sprovvisti di garage e/o box auto.
Nel caso seguito dall’avv. Marzio Postiglione, relativo alla sentenza dello scorso Aprile, l’opposizione al verbale di contestazione della Polizia locale del comune di Angri, nei riguardi del suo assistito, è stata ritenuta dal Giudice di Pace del Tribunale di Nocera Inferiore, “fondata e meritevole di accoglimento”.
In opposizione a succitato verbale di contestazione, redatto dagli agenti del Comando di Polizia locale a causa della sosta dell’ autovettura X “[…] in area di parcheggio a pagamento (strisce blu) omettendo di pagare il relativo ticket e comunque senza esporre il relativo titolo di avvenuto pagamento.”,  ha sostenuto l’illegittimità dello stesso, secondo quanto specificato dall’art. 7 co.6 del C.d.S. ovvero che “ Le aree destinate al parcheggio devono essere ubicate fuori dalla carreggiata e comunque in modo che i veicoli parcheggiati non ostacolino lo scorrimento del traffico”.
Visto l’art.3 co.7 dello stesso codice, secondo cui per carreggiata s’intende: “quella parte della strada  destinata allo scorrimento dei veicoli; essa è composta da una o più corsie di marcia ed in genere è pavimentata e delimitata da strisce di margine.”, da ciò ne consegue che le cosiddette “ zone blu”, istituite ai margini delle strade cittadine, designate per lo scorrimento del flusso veicolare, sono da considerarsi giuridicamente illegittime.
Ulteriori motivi di rimostranza, oltre l’ubicazione delle strisce per la sosta a pagamento all’interno e non all’esterno della carreggiata, riguardavano la mancanza delle strisce bianche discontinue come funzione perlomeno separativa tra la carreggiata e l’area adibita al parcheggio e l’irregolarità della segnaletica orizzontale, scolorita a causa dell’usura e delle avversità metereologiche.
Un’inadempienza della Pubblica Amministrazione rispetto a quanto previsto dalla regolamentazione del D.Lgs. 30 Aprile 1992 n.285 del C.d.S., che genera confusione oltre a rappresentare un pericolo per la sicurezza del transito pedonale.
L’avvocato Marzio Postiglione, in qualità di legale, è riuscito ad avallare la propria tesi, riscuotendo successo con l’annullamento del provvedimento comunale risultato illegittimo da parte del Giudice di Pace, Dott.ssa Maria Tudino, il quale nella sentenza ha stabilito che:
- secondo il chiarimento della Cassazione, “qualora il comune assuma l’esercizio diretto del parcheggio con custodia o lo dia in concessione ovvero disponga l’installazione dei dispositivi di controllo di durata della sosta di cui al comma 1 lettera f) -art.7 c.d.s.- su parte della stessa area o su altra parte nelle immediate vicinanze, deve riservare un’ adeguata area destinata a parcheggio rispettivamente senza custodia o senza dispositivi di controllo di durata della sosta.”;
- dato che il comune summenzionato, non ha provato che le strisce blu presenti sulla strada Y siano legittime per essere apposte al di fuori della carreggiata;
- per la chiara violazione dei commi 6 ed 8 dell’art. 7 del C.d.S., considerando che in base al disposto del comma 6 di tale articolo “ Le aree destinate al parcheggio devono essere ubicate fuori dalla carreggiata e comunque in modo che i veicoli parcheggiati non ostacolino lo scorrimento del traffico”, e dalle foto depositate dall’opponente risulta che gli spazi destinati al parcheggio sono stati predisposti  all’interno della carreggiata con notevole restringimento della stessa;
per questi motivi, ha accolto il ricorso e per l’effetto ha annullato l’impugnato provvedimento ed inoltre, compensato le spese di lite.