lunedì 10 luglio 2017


EQUITALIA, NON TI TEMO!

In questi ultimi giorni, stiamo assistendo alla rottamazione delle cartelle esattoriali ed alla "soppressione" della società Equitalia Servizi di riscossione S.p.a. la quale sembra in realtà, essersi soltanto mascherata, ancora una volta, dietro il volto novello dell’ Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Nella trepidante attesa di redivive manovre da parte dell’ ente pubblico di fresca data, ritorniamo alle mosse difensive adoperate dall’Avv. Marzio Postiglione quando Equitalia negava in primis, uno di quei diritti inviolabili come quello di difesa.
La signora R.M. difatti, lo scorso aprile, riceveva un avviso di intimazione da parte della sopraccitata società riguardante crediti sia di natura tributaria sia di origine contributiva/previdenziale oltre a quelli relativi a presunte sanzioni amministrative che ammontano il presupposto debito pari alla somma di €62.389,25.
Va innanzitutto ribadito e specificato che:
-         l’avviso di intimazione è un atto preventivo che necessita di quegli atti prodromici, sottesi all’intimazione di pagamento stessa, necessari per rendere valida tale notifica. Ciò è stato ribadito più volte dalla Suprema Corte la quale ha statuito che "Poiché la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l’omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell’atto consequenziale notificato […]".
Pertanto la procedura è già di per sé viziata e di conseguenza, illegittima. Infatti:
-         Una minacciata azione esecutiva da parte dell’agente di riscossione è legittima "…soltanto se è stata preventivamente notificata la relativa cartella di pagamento. Nel caso di omesso invio della cartella, si negherebbe definitivamente al presunto debitore la possibilità di avvalersi di uno strumento di impugnazione. Tale paradossale conclusione sarebbe ictu oculi discriminatoria, contraria al principio di economia processuale ed, in definitiva, lesiva del diritto di difesa, ex art. 24 della Costituzione" (Suprema Corte, sentenza n. 18380 del 26.10.2014)
Dunque, ulteriore vizio del succitato avviso è determinato dalla mancata notifica di tutte le cartelle di pagamento, presupposto basilare per poter agire esecutivamente nei confronti dell’istante senza ledere il suo diritto di difesa.
-         Ai sensi dell’art.20 del D.lgs. n. 472/1997, l’attività esecutiva da parte dell’Agente della riscossione, deve iniziare entro e non oltre i 5 anni dalla notifica della cartella esattoriale, pertanto pur nella ricusata ipotesi di corretta notifica delle cartelle esattoriali richiamate, l’ultimo atto interruttivo del termine di prescrizione ricevuto, è stato consegnato alla ricorrente oltre il termine di 5 anni  previsto dalla Legge.
In conclusione, la società Equitalia S.p.a.:
  - non ha fornito la prova dell’avvenuta notifica degli atti prodromici alle cartelle esattoriali;
  - ha depositato in ritardo la relativa documentazione con consequenziale decadenza e               prescrizione dei crediti;
Per i seguenti e i sopraccitati motivi, Il Giudice ha accolto il ricorso dell’avv. Marzio Postiglione invitando la resistente società al pagamento delle spese di lite e compensi oltre onere accessori, oltre che annullando del tutto la cartella di pagamento impugnata.