EQUITALIA,
NON TI TEMO!
In questi ultimi giorni, stiamo assistendo alla rottamazione
delle cartelle esattoriali ed alla "soppressione" della società Equitalia Servizi di riscossione S.p.a.
la quale sembra in realtà, essersi soltanto mascherata, ancora una volta,
dietro il volto novello dell’ Agenzia
delle Entrate-Riscossione.
Nella trepidante attesa di redivive manovre da parte dell’
ente pubblico di fresca data, ritorniamo alle mosse difensive adoperate
dall’Avv. Marzio Postiglione quando Equitalia negava in primis, uno di quei
diritti inviolabili come quello di difesa.
La signora R.M. difatti, lo scorso aprile, riceveva un
avviso di intimazione da parte della sopraccitata società riguardante crediti
sia di natura tributaria sia di origine contributiva/previdenziale oltre a
quelli relativi a presunte sanzioni amministrative che ammontano il presupposto
debito pari alla somma di €62.389,25.
Va innanzitutto ribadito e specificato che:
-
l’avviso di intimazione è un atto preventivo che
necessita di quegli atti prodromici, sottesi all’intimazione di pagamento
stessa, necessari per rendere valida tale notifica. Ciò è stato ribadito più
volte dalla Suprema Corte la quale ha statuito che "Poiché la correttezza del procedimento di formazione della pretesa
tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di
determinati atti con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile
un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l’omissione della
notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta
la nullità dell’atto consequenziale notificato […]".
Pertanto la procedura è già di
per sé viziata e di conseguenza, illegittima. Infatti:
-
Una minacciata azione esecutiva da parte
dell’agente di riscossione è legittima "…soltanto
se è stata preventivamente notificata la relativa cartella di pagamento. Nel
caso di omesso invio della cartella, si negherebbe definitivamente al presunto
debitore la possibilità di avvalersi di uno strumento di impugnazione. Tale
paradossale conclusione sarebbe ictu oculi discriminatoria, contraria al
principio di economia processuale ed, in definitiva, lesiva del diritto di
difesa, ex art. 24 della Costituzione" (Suprema Corte, sentenza n.
18380 del 26.10.2014)
Dunque, ulteriore vizio del succitato avviso è determinato
dalla mancata notifica di tutte le cartelle di pagamento, presupposto basilare
per poter agire esecutivamente nei confronti dell’istante senza ledere il suo
diritto di difesa.
-
Ai sensi dell’art.20 del D.lgs. n. 472/1997,
l’attività esecutiva da parte dell’Agente della riscossione, deve iniziare
entro e non oltre i 5 anni dalla notifica della cartella esattoriale, pertanto
pur nella ricusata ipotesi di corretta notifica delle cartelle esattoriali
richiamate, l’ultimo atto interruttivo del termine di prescrizione ricevuto, è
stato consegnato alla ricorrente oltre il termine di 5 anni previsto dalla Legge.
In conclusione, la società Equitalia S.p.a.:
- non ha fornito la
prova dell’avvenuta notifica degli atti prodromici alle cartelle esattoriali;
- ha depositato in
ritardo la relativa documentazione con consequenziale decadenza e prescrizione dei crediti;
Per i seguenti e i sopraccitati motivi, Il Giudice ha
accolto il ricorso dell’avv. Marzio Postiglione invitando la resistente società
al pagamento delle spese di lite e compensi oltre onere accessori, oltre che
annullando del tutto la cartella di pagamento impugnata.