La
Commissione Tributaria Provinciale di Salerno ha accolto il ricorso di un
contribuente, assistito dall’avvocato Marzio Postiglione, con un provvedimento
relativo alla notificazione nulla della cartella di Equitalia poiché l’importo
da pagare era inesistente, essendo egli cancellato dal Registro della CCIAA di
Salerno, decretandola così nulla. La Commissione Tributaria Provinciale di
Salerno infatti ritiene che:”Il ricorrente impugna cartella di pagamento
emessa per la mancata corresponsione dei diritti annuali di iscrizione alla Camera di Commercio e motiva la non
debenza dell’imposta avendo lo stesso prodotto documenti di dichiarazione di
cessazione attività ai fini I.V.A. nonché ricevuta dell’Agenzia delle Entrate
che confermava l’esenzione dal diritto annuale della Camera di Commercio” .
Successivamente, poi, la società Equitalia Sud s.p.a. ri-emetteva la stessa
cartella esattoriale avente quale oggetto la stessa richiesta di pagamento dei
diritti annuali della Camera di Commercio di Salerno, sebbene già dichiarata
illegittima dalla Commissione Provinciale adita in precedenza. Detta seconda
ingiunzione di pagamento è stata impugnata con le forme dell’opposizione
all’esecuzione stavolta dinanzi al Giudice di Pace di Nocera Inferiore sebbene
fosse relativa a tributi e quindi di competenza della commisione tributaria;
infatti il secondo ricorso è stato poggiato sulla base del precedente giudicato
dalla Commissione e l’Ufficio del Giudice di Pace di Nocera Inferiore, nella
persona del Giudice adito, ha abbracciato la tesi dell’avvocato Marzio
Postiglione dichiarando che: “ L’opposizione è fondata. In effetti
l’attore ha già ottenuto dalla Commissione Provinciale Tributaria di Salerno
una Sentenza n.2386/14 che dichiarava la cessazione attività dell’ attore ai
fini IVA, nonché l’esenzione dal diritto annuale della Camera di Commercio,
confermata dall’Agenzia delle Entrate: tale sentenza non è stata disconosciuta
dalla Camera di Commercio, la quale tra l’altro non ha addotto prova alcuna
dell’obbligo dell’attore, non producendo neppure la prova della sua iscrizione
alla Camera stessa. E quindi, quanto al difetto di giurisdizione del giudice
adito, è ovvio che sul merito della pretesa, quale tributo, si è già
pronunciata la Commissione Tributaria, mentre in questa sede si fa valere
soltanto l’inesistenza del credito, derivante da quella sentenza …” Il Giudice di Pace Guido Senatore
stabilisce infine che.”… la domanda va accolta e la cartella esattoriale
impugnata va annullata.”
Fonti:
ordinanza Giudice di Pace del Tribunale di Nocera Inferiore.
https://plus.google.com/u/0/+AvvocatoMarzioPostiglione/posts
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