giovedì 4 giugno 2015

Avvocato Marzio Postiglione e diritto tributario: cartelle esattoriali nulle.


La Commissione Tributaria Provinciale di Salerno ha accolto il ricorso di un contribuente, assistito dall’avvocato Marzio Postiglione, con un provvedimento relativo alla notificazione nulla della cartella di Equitalia poiché l’importo da pagare era inesistente, essendo egli cancellato dal Registro della CCIAA di Salerno, decretandola così nulla. La Commissione Tributaria Provinciale di Salerno infatti ritiene che:”Il ricorrente impugna cartella di pagamento emessa per la mancata corresponsione dei diritti annuali di iscrizione  alla Camera di Commercio e motiva la non debenza dell’imposta avendo lo stesso prodotto documenti di dichiarazione di cessazione attività ai fini I.V.A. nonché ricevuta dell’Agenzia delle Entrate che confermava l’esenzione dal diritto annuale della Camera di Commercio” . Successivamente, poi, la società Equitalia Sud s.p.a. ri-emetteva la stessa cartella esattoriale avente quale oggetto la stessa richiesta di pagamento dei diritti annuali della Camera di Commercio di Salerno, sebbene già dichiarata illegittima dalla Commissione Provinciale adita in precedenza. Detta seconda ingiunzione di pagamento è stata impugnata con le forme dell’opposizione all’esecuzione stavolta dinanzi al Giudice di Pace di Nocera Inferiore sebbene fosse relativa a tributi e quindi di competenza della commisione tributaria; infatti il secondo ricorso è stato poggiato sulla base del precedente giudicato dalla Commissione e l’Ufficio del Giudice di Pace di Nocera Inferiore, nella persona del Giudice adito, ha abbracciato la tesi dell’avvocato Marzio Postiglione dichiarando che: “ L’opposizione è fondata. In effetti l’attore ha già ottenuto dalla Commissione Provinciale Tributaria di Salerno una Sentenza n.2386/14 che dichiarava la cessazione attività dell’ attore ai fini IVA, nonché l’esenzione dal diritto annuale della Camera di Commercio, confermata dall’Agenzia delle Entrate: tale sentenza non è stata disconosciuta dalla Camera di Commercio, la quale tra l’altro non ha addotto prova alcuna dell’obbligo dell’attore, non producendo neppure la prova della sua iscrizione alla Camera stessa. E quindi, quanto al difetto di giurisdizione del giudice adito, è ovvio che sul merito della pretesa, quale tributo, si è già pronunciata la Commissione Tributaria, mentre in questa sede si fa valere soltanto l’inesistenza del credito, derivante da quella sentenza …”     Il Giudice di Pace Guido Senatore stabilisce infine che.”… la domanda va accolta e la cartella esattoriale impugnata va annullata.”

 

Fonti: ordinanza Giudice di Pace del Tribunale di Nocera Inferiore.
https://plus.google.com/u/0/+AvvocatoMarzioPostiglione/posts

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