Attività marginale per lo più svolta da praticanti e collaboratori di studio è rappresentata dal contenzioso in materia di contravvenzioni al codice della strada. Anche qui, lo Studio Legale dell’avvocato Marzio Postiglione raccoglie discreti successi. Una delle conseguenze delle violazioni del Codice è il fermo amministrativo in base al quale la pubblica amministrazione determina il blocco del veicolo a motore, di proprietà del contribuente moroso fino a quando non si provveda all’estinzione di una posizione debitoria. Prima che si proceda all’esecuzione del fermo, l’ente creditore, è tenuto a notificare al debitore l’intenzione di procedere al fermo amministrativo per il tramite di una comunicazione preventiva. Nel caso in cui si riceva detta comunicazione è concesso al debitore, o presunto tale, un termine di giorni trenta per il saldo di quanto portato in esecuzione; in difetto, trascorso il termine di grazia sopra citato il fermo amministrativo diventerà effettivo precludendo di fatto la libera circolazione. Un caso analogo è stato seguito dall’avvocato Marzio Postiglione, nel prestare la propria assistenza ad un asserito trasgressore che, però, oltre a non aver mai ricevuto la notifica della violazioni non è stato messo in condizioni di poter verificare gli addebiti mossi dall’ente impositore, atteso che l’ingiunzione impugnata era manchevole delle prodromiche informazioni su luogo e data delle asserite infrazioni. La strategia processuale adottata dall’avvocato Marzio Postiglione, avanti l’ufficio del Giudice di Pace di Nocera Inferiore ha visto avvalorata la propria tesi , ottenendo l’annullamento del fermo amministrativo impugnato.
Dalla sentenza: “… Preliminarmente và affermata la competenza di questo Giudicante a conoscer del presente giudizio atteso che le doglianze avanzate da parte attrice sono riconducibili ad un’azione che sostanzialmente và qualificata quale domanda di accertamento della illiceità del comportamento del Comune di Angri attraverso l’adozione del provvedimento di fermo amministrativo; domanda che avendo in oggetto un’attività materiale lesiva di diritti soggettivi, rientra come tale nella giurisdizione ordinaria.
Spetta all’Autorità Giudiziaria ordinaria la controversia
concernente il fermo amministrativo di autoveicolo giacchè non è ravvisabile
nella specie la previsione di giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo in materia di pubblici servizi, trattandosi di vertenza non
concernente rapporto tra concedente e concessionario di pubblico servizio bensì
tra concessionario e privato cittadino.
Preliminarmente l’atto di preavviso, che in assenza di altre
comunicazioni assume il valore di comunicazione di fermo, è atto immediatamente
lesivo della posizione soggettiva del destinatario e, quindi, atto impugnabile.
Pertanto, svolgendo esso, una funzione assolutamente analoga a
quella dell’avviso di mora nel quadro della comune procedura esecutiva
esattoriale, e come tale avviso esso non può non essere un atto impugnabile.
(fra tutte: Cassazione Sezioni Unite civili ord. 11/05/2009, n.10672.)
Vi è da precisare, inoltre, che “in caso di preavviso di fermo
amministrativo, ai fini della giurisdizione rileva la natura dei crediti posti
a fondamento del provvedimento, con la conseguenza che la giurisdizione
spetterà al giudice ordinario a seconda della natura tributaria o meno dei crediti,
ovvero ad entrambi se il provvedimento si riferisca in parte a crediti
tributari ed in parte a crediti non tributari ( Cass. 05/06/2008, n. 14831, per
analoga fattispecie, Cass. Sez. unite 14/01/2009, n.555 e Tribunale Roma. 1°
sez. Lavoro, n.3484/2009)”
Il “preavviso” di fermo amministrativo di bene mobile registrato,
va radicata avanti il giudice ordinario competente per materia, (in
considerazione della natura della sanzione per cui si procede)”- Giudice
tutelare Taranto, 29/11/2006; “Il preavviso” di fermo amministrativo
dell’autoveicolo costituisce un preavviso di esecuzione forzata o, comunque,
una misura cautelare tendente ad ottenere la riscossione coattiva delle somme
iscritte a ruolo, e qualora esso venga disposto dal concessionario della riscossione per somme non
riguardanti i tributi sussiste la competenza per materia del Giudice di pace
per le Cause ricadenti nel limite di valore ad esso attribuite” – Giudice di
pace Caserta, 24/04/2006; “ La riconosciuta autonoma impugnabilità del
preavvisodi fermo amministrativo..-
Commiss. Trib. Prov. Lazio Roma, Sez. LIX, 13/06/2007, N.192.
Riguardo al riparto di competenza giurisdizionale tra Giudice di
Pace, Giudice Ordinario, e Commissione Tributaria la più recente
giurisprudenza, così come l’ordinanza della Suprema Corte “Cassazione Sezioni
Unite civili Ord. 11/05/2009, n.10672”, individua il seguente criterio: se il
fermo amministrativo o l’iscrizione ipotecaria sono disposti per crediti tributari,
la relativa opposizione andrà sollevata dinanzii al Giudice Tributario; se,
invece il credito per il quale si procede ha natura ”non tributaria”, il Giudice competente sarà
quello individuato secondo i criteri normali che presiedono al reparto di
giurisdizione.
Pertanto sul preavviso di fermo amministrativo posto in essere
sulla base di cartelle esattoriali derivanti da sanzioni amministrative per
violazione di norme del codice della strada, il Giudice di Pace è competente a
decidere in relazione alle eccezioni formulate ex art.615, co.1., e 617, co. 1,
c.p.c.
Nella specie, pertanto, è da affermarsi la giurisdizione del
Giudice di Pace, essendo stato disposto l’atto impugnato per infrazioni del
codice della strada, ovvero avendo impugnato l’attore, la stessa, relativamente
ad una cartella esattoriale derivanti da infrazioni al codice della strada.
Anche in relazione alla impugnata cartella esattoriale vi è da
precisare che si può procedere ad opposizione all’esecuzione ex art. 615, co.1.
c.p.c , allorchè si contesti la legittimità dell’iscrizione a ruolo per omessa
notifica della stessa cartella, e/o per la mancanza di un titolo legittimante l
‘iscrizione a ruolo, o si adducano fatti
estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo( come nel caso di specie).
Non pare dubbio, che la cognizione di tale specifica azione( proposta
sull’assunto della sopravvenuta inesistenza del diritto di procedere in
excutivis) spetti solamente al Giudice
che il Legislatore ha ritenuto idoneo a conoscere di quella sanzione e
cioè il Giudice di Pace adito dall’attore. Pertanto al merito delle
doglianze: in relazione al preavviso di
fermo amministrativo l’ opposizione è fondata e va accolta nei sensi di seguito
precisati.
Al riguardo, il preavviso di fermo contiene l’erronea e forviante
indicazione che “il presente atto ha natura di preavviso e, pertanto, non è
autonomamente impugnabile”
Chiara risulta la grave illegittimità del provvedimento, avendo il
Comune di Angri non solo omesso di indicare l’autorità giudiziaria dinnanzi al
quale proporre impugnazione ed i termini per poter proporre ricorso; ma
addirittura puntualizzando che non si tratterebbe di atto impugnabile.
Con tale atteggiamento, oltre a ledere gravemente il diritto alla
difesa del contribuente- vizio che incide sulla validità dell’atto ostacolando
il diritto della difesa del contribuente - vizio che incide sulla validità
dell’atto ostacolando il diritto alla difesa costituzionale garantito ex art.24
Cost. e art.7, co.2, L 212/2000.
Consegue, per quanto argomentato, la nullità dell’atto impugnato; e
quanto precede, rende superfluo l’esame delle altre doglianze.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come
da dispositivo, in ragione del valore della domanda, dell’attività svolta e delle
vigenti tabelle professionali.
P.Q.M.
Il Giudice di Pace di Nocera Inferiore, Avv. Vincenzo Iannucci,
definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da Pxxx Axxx, ogni
contraria o diversa istanza e deduzione diversa istanza e deduzione disattesa,
così provvede:
1-Accoglie la domanda e dichiara illegittima l procedura di fermo amministrativo come disposto per
l’effetto, annulla il provvedimento impugnato di fermo amministrativo e tutti
gli atti presupposti e/o comunque ad esso collegati, riferiti all’auto
2-Condanna il Comune di Angri in persona del Legale Rapp.te pro
tempore, al pagamento in favore della Pxxx Axxx, delle spese di giudizio…”