giovedì 9 luglio 2015

Fermo amministrativo. cos'è e come impugnarlo.


Attività marginale per lo più svolta da praticanti e collaboratori di studio è rappresentata dal contenzioso in materia di contravvenzioni al codice della strada. Anche qui, lo Studio Legale dell’avvocato Marzio Postiglione raccoglie discreti successi. Una delle conseguenze delle violazioni del Codice è il fermo amministrativo in base al quale la pubblica amministrazione determina il blocco del veicolo a motore, di proprietà del contribuente moroso fino a quando non si provveda all’estinzione di una posizione debitoria. Prima che si proceda all’esecuzione del fermo, l’ente creditore, è tenuto a notificare al debitore lintenzione di procedere al fermo amministrativo per il tramite di una comunicazione preventiva. Nel caso in cui si riceva detta comunicazione è concesso al debitore, o presunto tale, un termine di giorni trenta per il saldo di quanto portato in esecuzione; in difetto, trascorso il termine di grazia sopra citato il fermo amministrativo diventerà effettivo precludendo di fatto la libera circolazione. Un caso analogo è stato seguito dall’avvocato Marzio Postiglione, nel prestare la propria assistenza ad un asserito trasgressore che, però, oltre a non aver mai ricevuto la notifica della violazioni non è stato messo in condizioni di poter verificare gli addebiti mossi dall’ente impositore, atteso che l’ingiunzione impugnata era manchevole delle prodromiche informazioni su luogo e data delle asserite infrazioni. La strategia processuale adottata dall’avvocato Marzio Postiglione, avanti l’ufficio del Giudice di Pace di Nocera Inferiore ha visto avvalorata la propria tesi , ottenendo l’annullamento del fermo amministrativo impugnato.

Dalla sentenza: “… Preliminarmente và affermata la competenza di questo Giudicante a conoscer del presente giudizio atteso che le doglianze avanzate da parte attrice sono riconducibili ad un’azione che sostanzialmente và qualificata quale domanda di accertamento della illiceità del comportamento del Comune di Angri attraverso l’adozione del provvedimento di fermo amministrativo; domanda che avendo in oggetto un’attività materiale lesiva di diritti soggettivi, rientra come tale nella giurisdizione ordinaria.

Spetta all’Autorità Giudiziaria ordinaria la controversia concernente il fermo amministrativo di autoveicolo giacchè non è ravvisabile nella specie la previsione di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di pubblici servizi, trattandosi di vertenza non concernente rapporto tra concedente e concessionario di pubblico servizio bensì tra concessionario e privato cittadino.

Preliminarmente l’atto di preavviso, che in assenza di altre comunicazioni assume il valore di comunicazione di fermo, è atto immediatamente lesivo della posizione soggettiva del destinatario e, quindi, atto impugnabile.

Pertanto, svolgendo esso, una funzione assolutamente analoga a quella dell’avviso di mora nel quadro della comune procedura esecutiva esattoriale, e come tale avviso esso non può non essere un atto impugnabile. (fra tutte: Cassazione Sezioni Unite civili ord. 11/05/2009, n.10672.)

Vi è da precisare, inoltre, che “in caso di preavviso di fermo amministrativo, ai fini della giurisdizione rileva la natura dei crediti posti a fondamento del provvedimento, con la conseguenza che la giurisdizione spetterà al giudice ordinario a seconda della natura tributaria o meno dei crediti, ovvero ad entrambi se il provvedimento si riferisca in parte a crediti tributari ed in parte a crediti non tributari ( Cass. 05/06/2008, n. 14831, per analoga fattispecie, Cass. Sez. unite 14/01/2009, n.555 e Tribunale Roma. 1° sez. Lavoro, n.3484/2009)”

Il “preavviso” di fermo amministrativo di bene mobile registrato, va radicata avanti il giudice ordinario competente per materia, (in considerazione della natura della sanzione per cui si procede)”- Giudice tutelare Taranto, 29/11/2006; “Il preavviso” di fermo amministrativo dell’autoveicolo costituisce un preavviso di esecuzione forzata o, comunque, una misura cautelare tendente ad ottenere la riscossione coattiva delle somme iscritte a ruolo, e qualora esso venga disposto dal concessionario della riscossione per somme non riguardanti i tributi sussiste la competenza per materia del Giudice di pace per le Cause ricadenti nel limite di valore ad esso attribuite” – Giudice di pace Caserta, 24/04/2006; “ La riconosciuta autonoma impugnabilità del preavvisodi fermo amministrativo..-

Commiss. Trib. Prov. Lazio Roma, Sez. LIX, 13/06/2007, N.192.

Riguardo al riparto di competenza giurisdizionale tra Giudice di Pace, Giudice Ordinario, e Commissione Tributaria la più recente giurisprudenza, così come l’ordinanza della Suprema Corte “Cassazione Sezioni Unite civili Ord. 11/05/2009, n.10672”, individua il seguente criterio: se il fermo amministrativo o l’iscrizione ipotecaria sono disposti per crediti tributari, la relativa opposizione andrà sollevata dinanzii al Giudice Tributario; se, invece il credito per il quale si procede ha natura  ”non tributaria”, il Giudice competente sarà quello individuato secondo i criteri normali che presiedono al reparto di giurisdizione.

Pertanto sul preavviso di fermo amministrativo posto in essere sulla base di cartelle esattoriali derivanti da sanzioni amministrative per violazione di norme del codice della strada, il Giudice di Pace è competente a decidere in relazione alle eccezioni formulate ex art.615, co.1., e 617, co. 1, c.p.c.

Nella specie, pertanto, è da affermarsi la giurisdizione del Giudice di Pace, essendo stato disposto l’atto impugnato per infrazioni del codice della strada, ovvero avendo impugnato l’attore, la stessa, relativamente ad una cartella esattoriale derivanti da infrazioni al codice della strada.

Anche in relazione alla impugnata cartella esattoriale vi è da precisare che si può procedere ad opposizione all’esecuzione ex art. 615, co.1. c.p.c , allorchè si contesti la legittimità dell’iscrizione a ruolo per omessa notifica della stessa cartella, e/o per la mancanza di un titolo legittimante l ‘iscrizione  a ruolo, o si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo( come nel caso di specie). Non pare dubbio, che la cognizione di tale specifica azione( proposta sull’assunto della sopravvenuta inesistenza del diritto di procedere in excutivis) spetti solamente al Giudice  che il Legislatore ha ritenuto idoneo a conoscere di quella sanzione e cioè il Giudice di Pace adito dall’attore. Pertanto al merito delle doglianze:  in relazione al preavviso di fermo amministrativo l’ opposizione è fondata e va accolta nei sensi di seguito precisati.

Al riguardo, il preavviso di fermo contiene l’erronea e forviante indicazione che “il presente atto ha natura di preavviso e, pertanto, non è autonomamente impugnabile”

Chiara risulta la grave illegittimità del provvedimento, avendo il Comune di Angri non solo omesso di indicare l’autorità giudiziaria dinnanzi al quale proporre impugnazione ed i termini per poter proporre ricorso; ma addirittura puntualizzando che non si tratterebbe di atto impugnabile.

Con tale atteggiamento, oltre a ledere gravemente il diritto alla difesa del contribuente- vizio che incide sulla validità dell’atto ostacolando il diritto della difesa del contribuente - vizio che incide sulla validità dell’atto ostacolando il diritto alla difesa costituzionale garantito ex art.24 Cost. e art.7, co.2, L 212/2000.

Consegue, per quanto argomentato, la nullità dell’atto impugnato; e quanto precede, rende superfluo l’esame delle altre doglianze.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, in ragione del valore della domanda, dell’attività svolta e delle vigenti tabelle professionali.

                                                           P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Nocera Inferiore, Avv. Vincenzo Iannucci, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da Pxxx Axxx, ogni contraria o diversa istanza e deduzione diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:

1-Accoglie la domanda e dichiara illegittima l procedura  di fermo amministrativo come disposto per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato di fermo amministrativo e tutti gli atti presupposti e/o comunque ad esso collegati, riferiti all’auto

2-Condanna il Comune di Angri in persona del Legale Rapp.te pro tempore, al pagamento in favore della Pxxx Axxx, delle spese di giudizio…”

venerdì 19 giugno 2015

Competenze dello Studio Legale Postiglione

Le competenze dell'avvocato Marzio Postiglione comprendono il Diritto Civile in generale con particolare attenzione al Diritto Societario. Aziendale, Commerciale, Internazionale.

martedì 9 giugno 2015

Caratteristiche dello Studio Legale dell'avvocato Marzio Postiglione

L'avvocato Marzio Postiglione fonda il proprio Studio Legale sito nella città di Angri (SA). L'avvocato Marzio Postiglione ritiene di rilevante importanza il costante aggiornamento ed è periodicamente attivo nel frequentare corsi e seminari durante i quali approfondisce le tematiche relative al Diritto Societario e al Diritto del Lavoro. Per contattare lo Studio Legale Postiglione o per ricevere consuelenza telefonare al 081-947818

lunedì 8 giugno 2015

Lo Studio Postiglione e il diritto fallimentare


L'avvocato Marzio Postiglione ha prestato la propria consulenza nell’ambito delle procedure di insolvenza delle imprese, assistendo autorità e organismi preposti a svolgere procedure riguardanti le imprese. Il Fallimento è una procedura concorsuale liquidatoria , che coinvolge l’imprenditore commerciale  con l’ intero patrimonio e i suoi creditori. Tale procedura è diretta all’ accertamento di insolvenza dell’imprenditore, all’accertamento dei crediti vantanti nei suoi confronti e alla loro succesiva liquidazione tenendo conto delle cause legittime di prelazione. Di solito sono gli stessi creditori a chiedere il fallimento dell'imprenditore e non è necessario che il fallimento sia chiesto congiuntamente da più creditori, bastando anche la richiesta di un solo. L’ esperienza dell’avvocato Marzio Postiglione copre tutti gli aspetti della crisi di impresa scegliendo le soluzioni migliori per il miglior risultato nel particolare contesto economico e giuridico in cui si trova.
È certo però che il creditore istante non ha alcun titolo di preferenza rispetto agli altri per il solo fatto di aver presentato la richiesta di fallimento, e anche lui dovrà presentare istanza di ammissione al passivo; insomma aver provocato il fallimento del debitore non legittima il creditore istante ad essere automaticamente ammesso al passivo e a sottrarsi alla verifica del suo credito Tuttavia ,è  lo stesso tribunale ad accertare autonomamente l'esistenza dei presupposti usando i suoi poteri inquisitori.
Recentemente il Tribunale di Nocera Inferiore, nella persona, del G.D. dott. Mario Fucito ha rigettato un ricorso presentato dal creditore X e diretto ad ottenere la dichiarazione di fallimento dell’impresa Y, abbracciando la difesa dell’avvocato Marzio Postiglione, difensore di parte resistente e statuendo che:” Ai fini del calcolo della soglia indicata dall’art.15 1. Fall. debba aversi riguardo a crediti scaduti che abbiano nel quantum un grado di certezza e che tale soglia sia prevista quale condizione di procedibilità della domanda introduttiva e che la condizione di procedibilità debba sussistere al momento della proposizione medesima istanza, anche per consentire al resistente di difendersi circa la sua eventuale insussistenza e ciò, nel rito camerale, caratterizzato dalla speditezza e dalla sommarietà delle forme..” puntualizzando inoltre che se il creditore: “…preclude al tribunale di acquisire d’ufficio ai sensi dell’art.213 c.pc. informazioni d’ufficio presso P.A. sulla debitoria esistente in capo al resistente, in quanto il potere d’ufficio può essere esercitato nei limiti del potere dispositivo delle parti, non potendosi ad esse sostituire, nella ricerca esplorativa di debitoria non altrimenti allegata al fine di superare la soglia di procedibilità, che è indubbia la natura dispositiva dell’istruttoria prefallimentare, venuto meno il potere della declaratoria d’ufficio del fallimento di cui all’art 6 1.f., che agisce anche su segnalazione di altro giudice, mentre al mercato, quale ceto creditorio sono lasciate le valutazioni di opportunità, circa la fiducia nell’adempimento del debitore…”. L’avvocato Marzio  Postiglione, in qualità di legale dell’imprenditore, è riuscito a mettere in evidenza  queste particolari conseguenze ottenendo l’ulteriore eccellente successo con una sentenza resa dal tribunale di Nocera Inferiore con la quale il Giudice ha stabilito che: ”… considerando, pertanto che il credito scaduto e non pagato vantato dalla ricorrente non supera in termini di assoluta e rigorosa obiettività la soglia dell’art.15, dichiara improcedibile il ricorso e condanna la parte ricorrente alla refusione delle spese di causa e accessori.”

 

 

Fonti:  – www.wikipedia.org – www.nellanotizia.net  www.lavoroefinanza.it – ordinanza del Tribunale di Nocera Inferiore -

venerdì 5 giugno 2015

L'avvocato Marzio Postiglione e il diritto del lavoro: la retribuzione




 
La normativa inerente al diritto del lavoro regola, tra gli altri aspetti, quello relativo al rapporto tra datore di lavoro e dipendente. Tale rapporto include il riconoscimento della retribuzione, la quale deve dimostrarsi rispettosa dei parametri stabiliti dai contratti nazionali e, perciò, commisurata al settore lavorativo e alla mansione svolta, garantendo così al lavoratore una qualità di vita onorevole.
Un argomento dunque di natura decisamente delicata, che con alta frequenza conduce alla disputa in tribunale.
Un caso analogo infatti è stato seguito dall’Avvocato Marzio Postiglione, il quale ha assistito un dipendente di Genova che non riteneva gli fosse riconosciuta un’adeguata retribuzione, considerata la quantità e la qualità del lavoro svolto. Una prima strategia processuale adottata non ha prodotto margine di manovra difensiva, perciò il ricorrente si è avvalso dello strumento della conciliazione in prima udienza. In questa sede, al cospetto del Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore, l’Avvocato Marzio Postiglione ha visto avvalorata la propria tesi, ottenendo la richiesta di bonario componimento tra le parti.
La parte resistente, ovvero il datore di lavoro, è stato così posto di fronte alla necessità di avanzare richiesta al Giudice Istruttore di conciliazione delle vertenze, per ottenere il risarcimento delle differenze retributive: “Le parti dichiarano reciprocamente di rinunziare agli atti del presente giudizio e definiscono e transigono la lite in corso alle seguenti condizioni, che espressamente accettano e sottoscrivono:1) La parte convenuta offre la somma complessiva ed omnicomprensiva  per onorari legali a totale e definitivo saldo, stralcio, transazione, tacitazione e rinuncia ad ogni e qualsiasi diritto relativo, dipendente o comunque, connesso al rapporto di lavoro dedotto nel presente giudizio o, in ogni caso, nel giudizio stesso azionato. Le parti, con la sottoscrizione del presente atto, intendono porre fine alla controversia oggetto del presente giudizio, sicché dichiarano di non aver null’altro a pretendere reciprocamente a qualunque titolo, ragione o motivo. 2) Parte ricorrente, accetta quanto sopra la somma predetta, dichiarando di non avere altro a pretendere, per qualsiasi altro diritto, anche di natura risarcitoria http://marziopostiglione.myblog.it/2015/05/06/lavvocato-marzio-postiglione-il-diritto-del-lavoro-provvedimenti-relativi-al-licenziamento-dal-posto-lavoro/

giovedì 4 giugno 2015

Avvocato Marzio Postiglione e diritto tributario: cartelle esattoriali nulle.


La Commissione Tributaria Provinciale di Salerno ha accolto il ricorso di un contribuente, assistito dall’avvocato Marzio Postiglione, con un provvedimento relativo alla notificazione nulla della cartella di Equitalia poiché l’importo da pagare era inesistente, essendo egli cancellato dal Registro della CCIAA di Salerno, decretandola così nulla. La Commissione Tributaria Provinciale di Salerno infatti ritiene che:”Il ricorrente impugna cartella di pagamento emessa per la mancata corresponsione dei diritti annuali di iscrizione  alla Camera di Commercio e motiva la non debenza dell’imposta avendo lo stesso prodotto documenti di dichiarazione di cessazione attività ai fini I.V.A. nonché ricevuta dell’Agenzia delle Entrate che confermava l’esenzione dal diritto annuale della Camera di Commercio” . Successivamente, poi, la società Equitalia Sud s.p.a. ri-emetteva la stessa cartella esattoriale avente quale oggetto la stessa richiesta di pagamento dei diritti annuali della Camera di Commercio di Salerno, sebbene già dichiarata illegittima dalla Commissione Provinciale adita in precedenza. Detta seconda ingiunzione di pagamento è stata impugnata con le forme dell’opposizione all’esecuzione stavolta dinanzi al Giudice di Pace di Nocera Inferiore sebbene fosse relativa a tributi e quindi di competenza della commisione tributaria; infatti il secondo ricorso è stato poggiato sulla base del precedente giudicato dalla Commissione e l’Ufficio del Giudice di Pace di Nocera Inferiore, nella persona del Giudice adito, ha abbracciato la tesi dell’avvocato Marzio Postiglione dichiarando che: “ L’opposizione è fondata. In effetti l’attore ha già ottenuto dalla Commissione Provinciale Tributaria di Salerno una Sentenza n.2386/14 che dichiarava la cessazione attività dell’ attore ai fini IVA, nonché l’esenzione dal diritto annuale della Camera di Commercio, confermata dall’Agenzia delle Entrate: tale sentenza non è stata disconosciuta dalla Camera di Commercio, la quale tra l’altro non ha addotto prova alcuna dell’obbligo dell’attore, non producendo neppure la prova della sua iscrizione alla Camera stessa. E quindi, quanto al difetto di giurisdizione del giudice adito, è ovvio che sul merito della pretesa, quale tributo, si è già pronunciata la Commissione Tributaria, mentre in questa sede si fa valere soltanto l’inesistenza del credito, derivante da quella sentenza …”     Il Giudice di Pace Guido Senatore stabilisce infine che.”… la domanda va accolta e la cartella esattoriale impugnata va annullata.”

 

Fonti: ordinanza Giudice di Pace del Tribunale di Nocera Inferiore.
https://plus.google.com/u/0/+AvvocatoMarzioPostiglione/posts

mercoledì 3 giugno 2015

La dichiarazione della polizia nelle note difensive di causa che segnalano il corretto posizionamento dell’autovelox non fa una prova.


http://marziopostiglione.blogspot.it/search?updated-min=2014-01-01T00:00:00%2B01:00&updated-max=2015-01-01T00:00:00%2B01:00&max-results=6


Il tribunale di Torino ha chiarito alcuni aspetti in merito alla casistica dei verbali inseguito a rilevazioni da dispositivi elettronici. Attualmente il codice della strada sancisce che la mancanza dell’indicazione nel verbale del luogo dove il dispositivo di rilevamento della velocità elettronico è ubicato rende nullo il verbale stesso. Nel procedimento contro gli accertamenti effettuati da pubblico ufficiale, il ricorrente che volesse contestare quest’aspetto dovrebbe proporre due processi in uno: la querela di falso e l’impugnazione della multa.  In merito, il tribunale piemontese ha sancito una precisazione di notevole importanza e a favore del ricorrente. Infatti in questo caso, qualora nel verbale non fossero indicate in maniera precisa gli elementi di cui sopra (luogo di ubicazione di dispositivi e motivazione della mancata immediata contestazione) e questi fossero confermati solo successivamente nel corso del procedimento davanti al prefetto (o giudice di pace) nelle note difensive, queste non avrebbero valenza di prova piena. Di conseguenza le controdeduzioni difensive inviate dalla polizia municipale non possono essere accolte per difetto di prova. Il giudice accoglierà l’opposizione qualora non ci fossero prove sufficienti della responsabilità dell’opponente.

 

La risoluzione di conflitti in ambito immobiliare dello Studio Legale Postiglione : i contratti di locazione


La Locazione, in diritto, costituisce il contratto con il quale una parte (detta locatore) si obbliga a permettere a un altro soggetto (conduttore) l'utilizzo di una cosa per un dato tempo in cambio di un determinato corrispettivo. La disciplina principale dell'istituto è regolata dagli artt. 1571 a 1654 del codice civile italiano. I locatori si trovano sempre più spesso a dover fronteggiare e risolvere casi in cui i conduttori ritardano o, addirittura, non pagano il canone di locazione e/o gli oneri accessori. In un caso curato dallo studio legale Postiglione il locatore chiede la risoluzione del contratto, per ottenere la restituzione dell’immobile, in via giudiziale, mediante il procedimento di sfratto per morosità. La morosità può comunque essere sanata e nel caso in cui il pagamento non avvenga il Giudice può assegnare un termine di “grazia” per effettuare il pagamento. Nel caso di specie, il conduttore pur avendo pagato quanto ordinatogli dal Giudice Istruttore, ovvero i canoni scaduti e gli interessi maturati, non ha rispettato il termine stabilito dall’ Ill.mo giudicante, ritardando di ventiquattro ore detto pagamento e adducendo detta inadempienza all’istitituto di credito incaricato del bonifico bancario che avrebbe tardato nello accreditare la valuta. Alla luce del ritardo accumulato, sebbene di solo un giorno, il Tribunale di Nocera Inferiore ha convalidato lo sfratto per morosità così statuendo:" il calcolo degli interessi legali operato dall’intimato, e di cui al prodotto prospetto, non può reputarsi completamente esatto, dal momento che il prevenuto – pur avendo correttamente individuato il momento di decorrenza degli stessi interessi legali nella giornata di scadenza di ogni singolo canone (il 5 del mese, secondo quanrto previsto dall’art.4 dell’allegato contratto di locazione registrato ) – li ha computati fino alla data da lui stesso giustamente identificata con quella di scadenza del termine di quaranta giorni dalla comunicazione del ricordato provvedimento, quale assegnato dallo scrivente ex art. 55 della legge n.392/78, comunicazione che, per altro, dai registri informatici del Ministero della Giustizia risulta effettuata via pec. Non può invece, revocarsi in dubbio che gli interessi dovessero essere calcolati “ per tabulas” dall’esibita ricevuta di bonifico – è la data di valuta per la beneficiaria, ossia la data in cui la beneficiaria ha avuto l’effettiva disponibilità del corrisposto importo. Il versamento a mezzo dello stesso bonifico deve, infatti ritenersi attuato con l’effettivo accredito della somma dovuta sul conto corrente bancario del locatore. Senza dimenticare che proprio la natura perentoria del cosidetto “termine di grazia” ex art.55 della legge 392/78 e la sua conseguente improrogabilità né per motivi sopravvenuti, né su istanze proposte prima della scadenza inducono a rigettare l’istanza che il conduttore ha formulato in via subordinata e che – come già si è messo in risalto- era per l’appunto, diretta ad ottenere l’assegnazione di un ulteriore termine entro il quale versare gli interessi eventualmente ancora dovuti. Non va inoltre tralasciato che – una volta ritenuto, come si è detto, che l’accreditamento della somma sul conte del locatore , e, quindi, l’esecuzione del pagamento in questione, siano risalenti a una data evidentemente successiva a quella in cui è scaduto il termine perentorio concesso ex art.55 della legge n.392/78- il pagamento medesimo non solo non sia integrake, ma sia pure tardivo. Passando, invece, all’istanza di emissione del decreto ingiuntivo formalizzato nell’interesse del locatore nell’atto di intimazione, è doveroso osservare che essa non è stata, poi, ribadita dal procuratore laddove ha instato esclusivamente per la convalida dello sfratto, astenendosi da qualsiasi, seppur minimo, cenno alla richiesta di condanna alla corresponsione degli eventuali canoni o interessi ancora da versare. D’altro canto non può revocarsi in dubbio che, nel caso di specie, deponga tale in equivoca volontà il contegno assunto nel corso di tutto il procedimento del locatore, il quale come si è visto, non solo non ha più ribadito la richiesta di condanna al pagamento”de quo” in sede di precisazione delle conclusioni, ma ha posto in essere tale omissione dopo la pacifica dazione, ad opera del conduttore, della sorte capitale relativa a tutti i canoni oggetto dell’addebitata morosità: un contegno evidentemente giustificato, sul piano logico, proprio da tale dazione, che avrebbe al più legittimato il locatore ad insistere nella condanna alla refusione della minima differenza non versata a titolo di interessi .Di qui la doverosa declaratoria di non luogo a provvedere sulla richiesta di emissione del decreto ingiuntivo ex art.664 c.p.c. avanzata dalla locatrice con l’originario atto di citazione, proprio in quanto implicitamente abbandonata…  Infine il giudice puntualizza che: “… visti gli artt. 663 c.p.c. e 55 e 56 dellalegge 392/78, convalida l’intimato sfratto per morosità… dichiara il non luogo a provvedere sulla richiesta di emissione del decreto ingiuntivo ex art.664 c.p.c. avanzata dal locatore con l’originario atto di citazione, in quanto implicitamente abbandonata.”
Fonti: www.wikipedia.org -  www.uppibologna.it -  www.professionisti.itwww.lavoroefinanza.it – ordinanza Giudice di Pace del Tribunale di Nocera Inferiore.

lunedì 1 giugno 2015

Biografia


Marzio Postiglione nasce a Lecce nell’agosto del 1975. Consegue nel 1995 la maturità scientifica per poi iniziare la propria collaborazione con diversi Studi Legali. Frequenta nel frattempo la Facoltà di Giurusprudenza presso l’Università degli studi di Fisciano, dove, nell’anno accademico 2002/2003, ottiene la Laurea discutendo una tesi in Diritto aziendale e di Internazionalizzazione delle imprese. Nello stesso anno e fino al 2005 svolge attività di avvocato praticante del Foro di Nocera Inferiore collaborando con lo Studio Legale dell’avvocato Angelo Amato. In quel medesimo periodo fonda il proprio Studio Legale, il Postiglione & Partners, così denonimato perché in grado di avvalersi della importante collaborazione di prestigiosi consulenti, oltre che del fondamentale contributo degli assistenti. L’Avvocato punta molto sul costante aggiornamento della formazione, il quale lo vede impegnato in particolare nel triennio tra il 2009 e il 2012 in cui frequenta seminari su temi quali Diritto Societario e Diritto del Lavoro. Grazie a questo viene chiamato ad affiancare il professor Marco Galdi alla cattedra di Diritto sul Lavoro presso l’Università degli studi di Salerno, negli anni che intercorrono tra il 2008 e il 2010.  Nell’ottica dell’internazionalizzazione delle imprese italiane, Marzio Postiglione è membro di Assafrica, associazione parte di Confindustria dedicata alle aziende interessate a investire nei territori di A frica e Medio-Oriente, oltre a essere stato invitato a partecipare al Tunisia Investement Forum organizzato dalla Foreign Investement Promotion Agency, una manifestazione legata alla situazione degli investimenti su territorio tunisino, intervenendo in particolare su investimenti legati alle strategie sostenibili. Consapevole dei nuovi mezzi di comunicazione è inoltre presente con diverse piattaforme sul web, tra cui il profilo Twitter(@MarzioPost) di recente apertura. Nella vita privata si dedica a hobby quali il tennis e il paracadutismo.