mercoledì 21 dicembre 2016

Vado al massimo…

Vado al massimo…
“ Vado al massimo, vado a gonfie vele, voglio proprio vedere come va a finire…”  diceva Vasco in una delle sue canzoni più popolari degli anni ’80, una sfida nei confronti del tempo e della velocità che affascina ed intrappola migliaia di guidatori, dai veterani ai neopatentati.
Ma qual è davvero il limite invalicabile per non incorrere in spiacevoli contravvenzioni? Quali oculatezze avere a riguardo?
Ulteriore caso relativo agli eccessi di velocità, ci giunge tramite notifica del Comando della Polizia Stradale di Roma, riguardante una presunta infrazione, commessa lungo il tratto autostradale Milano-Roma-Napoli, nei pressi della provincia di Frosinone “ […] accertata attraverso il sistema di misura della velocità SICVe, omologato con decreto n° 3999 del 24.12.2014 che consente il funzionamento automatico.”
 Tale verbale di contestazione è stato impugnato dall’ avvocato Marzio Postiglione il quale ne ha contestato:
-      -  l’omologazione del sistema SICVe-Tutor:  trasferita, contro legge, dalla società Autostrade S.p.A. ad Autostrade Tech S.p.A. con Decreto dirigenziale 9 dicembre 2010 n°97818, risulta priva di alcun valore nonché la relativa multa per eccesso di velocità dato che “la omologazione o la approvazione di prototipi è valida solo a nome del richiedente e non è trasmissibile a soggetti diversi”;
-     -  l’assenza di periodica taratura e controllo di efficienza dello strumento elettronico utilizzato per la rilevazione: la contestazione e la conseguente sanzione, risultano nulle ed illegittime difatti la taratura, necessaria per il corretto funzionamento del dispositivo, deve essere periodica e preventiva e non può essere confusa con l’omologazione ( che accerta esclusivamente l’idoneità dell’apparecchio nello svolgere la sua funzione).
Inoltre, va ricordato, che tali strumenti devono essere tarati con riferimenti a campioni nazionali e possedere la certificazione di taratura redatta dai centri SIT (Servizio di Taratura in Italia), gli unici che essendo monitorati da un ente superiore, possono garantire  l’idoneità e la funzionalità degli strumenti.
-       - l’illegittimità dell’applicazione del criterio di tolleranza del 5% prevista dal C.d.S. in quanto tale percentuale è da applicarsi esclusivamente per le misurazioni di velocità effettuate attraverso sistemi di misurazione immediata come nel caso degli Autovelox. Per i sistemi di rilevazione non istantanei ma di calcolo della velocità media tra due postazioni quale il SICVe, la riduzione da applicarsi è quella progressiva del 5%, 10%, 15%, come previsto dal comma 3, art. 345 delle disposizioni di attuazione del C.d.S.
-       - l’omessa indicazione del numero di matricola che non consente di individuare il dispositivo utilizzato e di conseguenza la verifica della sua corretta funzionalità.
-       - la mancata indicazione del luogo esatto della rilevazione in particolare quelle con il sistema SICVe in cui dovrebbe essere indicato il punto esatto da cui ha avuto inizio e fine la misurazione (nel succitato verbale viene specificato solo il punto di termine)

Se le ragioni sopraccitate già basterebbero per considerare illegittima tale contestazione, l’Avv. Marzio Postiglione, mette in luce ulteriori motivi di doglianza riguardanti:
-      -  l’illegittimità del Sistema Tutor sia in quanto fonte di disparità di trattamento nel rilevare le infrazioni degli automobilisti piuttosto che dei motociclisti a causa della posizione in cui sono stati installati i sensori sia per la presenza di vincoli autostradali, elementi di discriminazione tra gli stessi automobilisti ( art.1, comma 4 del D.M. n°3999: “non debbono essere presenti situazioni “statisticamente rilevanti” quali svincoli, aree di servizio o di parcheggio, tali da determinare l’introduzione di elementi di discriminazione e di iniquità tra gli stessi automobilisti”)
-      -  la mancata segnaletica di preavviso di tali rilevazioni elettroniche e il limite di velocità tra una postazione Tutor e l’altra.

Il Giudice di Pace di Nocera Inferiore ha ritenuto le doglianze, meritevoli di accoglimento, annullando di conseguenza il verbale e condannando il resistente alla refusione di spese ed onorari.

Sì viaggiare, rallentando per poi accelerare…

Sì viaggiare, rallentando per poi accelerare…
Chi va piano va sano e va lontano” eppure la cosa migliore sarebbe trovare quel compromesso spesso di difficile attuazione, si sa, soprattutto in ambito stradale.
Difficile sfuggire all’occhio elettronico di moderna tecnologia del Tutor SICVe, un sistema principalmente presente nei tratti autostradali, per la misurazione della velocità media dei veicoli. A differenza dall’AUTOVELOX, che misura la velocità istantanea, questo sistema misura la velocità media dei veicoli tra due sezioni lontane anche diversi chilometri: l’auto passa sotto un primo portale il quale registra mediante una telecamera l’ora di transito, in seguito al passaggio sotto il secondo portale, viene rilevata la velocità media in base ai due orari. Eppure questo sistema senz’altro innovativo, non sfugge a qualche falla dato che le due stazioni di rilevamento, potrebbero trovarsi in province differenti e pertanto viene meno quel “principio di territorialità” risultando così impossibile determinare il punto esatto dove è stata compiuta la presunta infrazione, oltre alla mancanza di periodici monitoraggi e tarature.
Secondo il  verbale di contestazione della Polizia stradale di Roma per la violazione dell’art.142/8 del Codice stradale, oggetto di ricorso da parte dello Studio Legale Postiglione, l’assistito: “[…] superava di oltre 10 km/h e di non oltre 40 km/h i limiti massimi di velocità previsti per quella categoria di veicolo pari a km/h 80,00. L’infrazione è stata commessa […] ed è stata accertata attraverso il sistema di misura della velocità SICVe, omologato con decreto n°3999 del 24.12.2004 che consente il funzionamento automatico.”  Inoltre veniva disposta una sanzione amministrativa e in aggiunta, la detrazione di 3 punti.
In opposizione, l’avv. Marzio Postiglione, ritiene illegittimo il succitato verbale in quanto mancante in primis, di indicazione di taratura e corretta funzionalità del dispositivo. Infatti, nel corso dell’istruttoria dibattimentale è emerso che:
-       tali apparecchi SICVe - TUTOR, oltre ad essere sottoposti a periodici controlli, devono possedere anzitutto la certificazione di taratura dei centri accreditati SIT (Servizio di Taratura in Italia), gli unici a garantire la funzionalità ed idoneità del dispositivo in esame. Tuttavia, va rilevata la distinzione tra taratura ed omologazione (richiamata nel verbale sul prototipo), in quanto la prima si accerta che le funzioni di misurazione effettuate da quel determinato strumento, siano corrette e conformi alla normativa nazionale,  la seconda si limita invece, ad accertare l’idoneità dell’apparecchio;
-       tale verbale risulta inficiato anche per l’applicazione inesatta del criterio di tolleranza del 5% previsto dal C.d.S. che può essere applicato esclusivamente agli AUTOVELOX  (sistema di rilevazione immediata), rispetto al TUTOR (strumento di calcolo della velocità media) il quale prevede quella progressiva del 5%, 10%, 15%, previsto dal co.3 dell’art. 345 C.d.S.
Dunque tale criterio di riduzione risulta non consentito dalla legge.
Inoltre, tale sistema TUTOR risulta illegittimo per la presenza di uno svincolo autostradale, nella tratta in questione: difatti l’art. 1, comma 4 del D.M. n° 3999 del 14/12/2004 contiene indicazioni circa la scelta delle ubicazioni di simili apparecchi di rilevamento nelle quali aree, non devono essere presenti svincoli, parcheggi o aree di servizio al fine di evitare elementi di disparità tra gli automobilisti.
Ulteriori doglianze risultano:
-       la mancata segnaletica di preavviso della presenza dei dispositivi elettronici;
-        la mancata indicazione nel verbale del luogo esatto della presunta “violazione” (manca il punto esatto da cui ha avuto inizio e viene solo specificato il punto di termine);
-       il mancato numero di matricola del dispositivo, senza il quale risulta impossibile verificare la corretta funzionalità dello strumento.

Le doglianze contenute nel ricorso proposto avverso il verbale de quo, sono state tutte accolte dall’ufficio del Giudice di Pace di Nocera Inferiore che con la sentenza n° 4035/2016, ha statuito l’ “errore di accertamento” giacché l’impugnato verbale è manchevole dei requisiti di legge così come evidenziati nel ricorso stesso.