martedì 2 maggio 2017

EQUITALIA? LA SOLUZIONE C’E’!

Prima delle modifiche introdotte a partire dal 2005, le attività di riscossione per conto dello Stato, erano delegate a circa una quarantina di aziende di proprietà di istituti bancari e recupero crediti. Dall’ottobre 2006, suddetta riscossione nazionale, ad accezione della Sicilia, viene esercitata da Equitalia (in precedenza Riscossione Spa), società pubblica le cui azioni sono di proprietà di enti statali (l’Agenzia delle Entrate per il 51% e l’INPS per il 49%). Concretamente, esercita la sua azione inviando cartelle di pagamento ai contribuenti che non hanno versato gli importi dovuti entro i limiti delle scadenze stabilite, aggiungendo interessi e sanzioni.
Con la notifica della cartella, al contribuente è concessa la facoltà di proporre ricorso entro 60 giorni; spirato detto termine, la cartella esattoriale diventa titolo esecutivo prestandosi alla c.d. riscossione forzata, nelle varie forme stabilite dalla legge, ovvero con l’ipoteca dei beni immobili, il fermo amministrativo (blocco dell’autovettura) e in alcuni casi, anche tramite il pignoramento di immobili e stipendi.
Il caso recentemente affrontato dall’avvocato Marzio Postiglione contro Equitalia Servizi di Riscossione S.p.a., riguardava un preavviso di fermo amministrativo relativo ad un veicolo non specificato e per la riscossione di un asserito credito pari ad € 188.763,29, portato dalla società resistente Equitalia.
Invero, il sig. Casciello Armando aveva presentato ricorso a ministero dell’avv. Marzio Postiglione,  per vedere accertata la prescrizione dei crediti vantanti e indicati nell’avviso di avvenuta notifica del preavviso di fermo e veder dichiarata l’illegittimità o l’inefficacia della procedura di apposizione di fermo amministrativo per mancata notifica delle cartelle esattoriali presupposte e prodromiche, nonchè per carenza di potere dell’agente per la riscossione, con annullamento dell’atto di preavviso di fermo.
Il ricorrente, infatti, aveva proposto opposizione alla cartella esattoriale con cui era stato comunicato il fermo amministrativo n.2011/4520, asseritamente notificato il 17.05.2011 con consegna effettuata nelle mani di un soggetto diverso dal ricorrente;
la resistente oltre a non aver dimostrato nell’ambito del giudizio di opposizione la avvenuta notifica del preavviso di fermo, ha omesso anche di dare la prova dell’avvenuta notifica di tre delle cartelle impugnate, riconducibili a crediti previdenziali soggiacenti alla prescrizione quinquennale; tali crediti risultavano quindi prescritti, in assenza della prova dell’avvenuta notifica.
Sul punto, vale la pena di richiamare la recente pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione secondo cui la scadenza del termine – pacificamente perentorio – per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all’art. 24, comma 5, del d.lgs. n.46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve in quello ordinario, ai sensi dell’art. 2953 c.c., che si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell’attitudine ad acquistare efficacia di giudicato (Cass. civ. Sez. Unite, 17-11-2016, n. 23397).

Dette motivazioni hanno indotto il Tribunale adito, in persona del Giudice Istruttore ad accogliere la domanda proposta dall’ avv. Marzio Postiglione dichiarando la nullità della notifica degli atti prodromici e la consequenziale invalidazione dell’atto opposto con conseguente statuizione della prescrizione del credito per € 188.763,29 così come portato dalle cartelle esattoriali impugnate, con inevitabile condanna alle spese ed agli onorari del giudizio.