Vado
al massimo…
“
Vado al massimo, vado a gonfie vele, voglio proprio vedere come va a finire…” diceva Vasco in una delle sue canzoni più
popolari degli anni ’80, una sfida nei confronti del tempo e della velocità che
affascina ed intrappola migliaia di guidatori, dai veterani ai neopatentati.
Ma qual è davvero il limite invalicabile per non
incorrere in spiacevoli contravvenzioni? Quali oculatezze avere a riguardo?
Ulteriore caso relativo agli eccessi di velocità, ci
giunge tramite notifica del Comando della Polizia Stradale di Roma, riguardante
una presunta infrazione, commessa lungo il tratto autostradale
Milano-Roma-Napoli, nei pressi della provincia di Frosinone “ […] accertata
attraverso il sistema di misura della velocità SICVe, omologato con decreto n°
3999 del 24.12.2014 che consente il funzionamento automatico.”
Tale verbale di
contestazione è stato impugnato dall’ avvocato
Marzio Postiglione il quale ne ha contestato:
- - l’omologazione del sistema SICVe-Tutor: trasferita, contro legge,
dalla società Autostrade S.p.A. ad Autostrade Tech S.p.A. con Decreto
dirigenziale 9 dicembre 2010 n°97818, risulta priva di alcun valore nonché la
relativa multa per eccesso di velocità dato che “la omologazione o la
approvazione di prototipi è valida solo a nome del richiedente e non è
trasmissibile a soggetti diversi”;
- - l’assenza di periodica taratura e
controllo di efficienza dello strumento elettronico utilizzato
per la rilevazione: la contestazione e la conseguente sanzione, risultano nulle
ed illegittime difatti la taratura, necessaria per il corretto funzionamento
del dispositivo, deve essere periodica e preventiva e non può essere
confusa con l’omologazione ( che accerta esclusivamente l’idoneità
dell’apparecchio nello svolgere la sua funzione).
Inoltre, va ricordato, che tali
strumenti devono essere tarati con riferimenti a campioni nazionali e possedere
la certificazione di taratura redatta dai centri SIT (Servizio di Taratura in
Italia), gli unici che essendo monitorati da un ente superiore, possono
garantire l’idoneità e la funzionalità
degli strumenti.
- - l’illegittimità dell’applicazione del
criterio di tolleranza del 5% prevista dal C.d.S. in
quanto tale percentuale è da applicarsi esclusivamente per le misurazioni di
velocità effettuate attraverso sistemi di misurazione immediata come nel caso
degli Autovelox. Per i sistemi di rilevazione non istantanei ma di calcolo
della velocità media tra due postazioni quale il SICVe, la riduzione da
applicarsi è quella progressiva del 5%, 10%, 15%, come previsto dal comma 3,
art. 345 delle disposizioni di attuazione del C.d.S.
- - l’omessa indicazione del numero di
matricola che non consente di individuare il dispositivo
utilizzato e di conseguenza la verifica della sua corretta funzionalità.
- - la mancata indicazione del luogo esatto
della rilevazione in particolare quelle con il sistema SICVe in
cui dovrebbe essere indicato il punto esatto da cui ha avuto inizio e fine la
misurazione (nel succitato verbale viene specificato solo il punto di termine)
Se le ragioni sopraccitate già
basterebbero per considerare illegittima tale contestazione, l’Avv. Marzio
Postiglione, mette in luce ulteriori motivi di doglianza riguardanti:
- - l’illegittimità
del Sistema Tutor sia in quanto fonte di disparità di trattamento nel rilevare
le infrazioni degli automobilisti piuttosto che dei motociclisti a causa della
posizione in cui sono stati installati i sensori sia per la presenza di vincoli
autostradali, elementi di discriminazione tra gli stessi automobilisti ( art.1,
comma 4 del D.M. n°3999: “non debbono essere presenti situazioni
“statisticamente rilevanti” quali svincoli, aree di servizio o di parcheggio,
tali da determinare l’introduzione di elementi di discriminazione e di iniquità
tra gli stessi automobilisti”)
- - la
mancata segnaletica di preavviso di tali rilevazioni elettroniche e il limite
di velocità tra una postazione Tutor e l’altra.
Il Giudice di Pace di Nocera
Inferiore ha ritenuto le doglianze, meritevoli di accoglimento, annullando di
conseguenza il verbale e condannando il resistente alla refusione di spese ed
onorari.