EQUITALIA,
IL RIMEDIO C’E’!
Eccoci di nuovo alle prese con le cartelle di pagamento,
Equitalia e il ruolo che quest’ultima assume come agente di riscossione per
l’Agenzia delle Entrate.
Nella contestazione de quo, l’Avvocato Marzio Postiglione,
propone ricorso, avverso la società Equitalia Servizi di riscossione S.p.a. che
aveva notificato in ottobre 2016, una cartella di pagamento tramite P.E.C.
(Posta Elettronica Certificata) per le seguenti somme iscritte a ruolo: la
prima relativa ad un presunto mancato pagamento dell’imposta di registro
relativo all’anno 2013 e la seconda, relativa all’anno 2012, riguardante un
asserito mancato pagamento della TARSU (Tassa Rifiuti Solidi Urbani).
Va anzitutto menzionato, che le cartelle di pagamento sono un atto di riscossione
per imposte già accertate con un
precedente atto (atto prodromico) e
deve necessariamente riportare tutti gli elementi costitutivi del ruolo:
l’ufficio presso il quale è possibile ricevere le informazioni in merito
all’atto notificato; il responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo così
come quello di emissione e notificazione della cartella; l’organo presso il
quale è possibile chiedere un riesame dell’atto anche in sede di autotutela; le
modalità e il termine cui è possibile ricorrere, ad omissione di ciò pena la
nullità della stessa.
Detto ciò, relativamente alla
cartella esattoriale di cui al ricorso, si menziona che:
-
le cartelle di pagamento pur avendo una natura
recettizia e che quindi come tali , vengono portate a conoscenza del
destinatario, non sono degli atti processuali in senso stretto pertanto la
notifica rappresenta uno di quegli elementi essenziali per la produzione dei
relativi effetti impositivi e l’invalidità della notifica stessa, rappresenta
un vizio dell’atto impugnato.
-
l’inoltro della
succitata cartella a mezzo Posta Elettronica Certificata non può considerarsi
idoneo nella spiegazione dei suoi effetti impositivi, priva inoltre di
qualsiasi attestazione di conformità da parte di un Pubblico Ufficiale che ne
permetta un’eventuale identeficazione col documento originale.
A tal
proposito le Commissioni Tributarie hanno ribadito più volte che “ Con il sistema PEC in realtà non viene inoltrato il documento
informatico, ma la copia (informatica) del documento cartaceo ove il documento
cartaceo informatico rappresenta l’originale del documento giuridicamente
valido…”, inoltre la verifica della firma digitale apposta sul file in
contestazione, dà conferma della natura puramente di copia informatica (PDF
semplice) e non di documento informatico (P7M).
-
la mancata
notifica degli atti prodromici costituisce un vizio procedurale che, come già
citato in precedenza, comporta la nullità dell’atto consequenziale notificato.
Difatti non vengono specificati né la data dell’avvenuta notifica né la
specificazione del numero dell’atto giudiziario o di qualsivoglia elemento
idoneo a fare chiarezza riguardo la
fondatezza dell’importo in questione. D’altronde, la Suprema Corte ha statuito
che “ Poiché la correttezza del
procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il
rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti con le relative
notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del
diritto di difesa del destinatario, l’omissione della notifica di un atto
presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell’atto
consequenziale notificato…” ( Cass. Civ., sezione Tributaria, sentenza del
5.9.2012 n. 14861 in Diritto e Giustizia online 2012);
-
non è stata
garantita alcuna tutela al ricorrente che non avendo potuto difendersi per la
mancanza degli atti prodromici sopra menzionati, si è visto recapitare una
cartella di pagamento con allegata una richiesta di pagamento maggiorata dalle
somme originarie che secondo quanto asserito, si sarebbero dovuto versare. Si
aggiunge inoltre, relativamente ai
conteggi, l’omissione delle percentuali ed i criteri legislativi per il calcolo
degli interessi pretesi, l’indicazione del passaggio del ruolo alla Società
Equitalia Servizi di riscossione S.p.a. nonché le metodologie di calcolo dei
compensi di riscossione. Ciò evidenzia l’illegittimità della minacciata azione
esecutiva essendo stati così violati l’art. 24 della Costituzione riguardante
l’inviolabile diritto di difesa nonché l’art.7 della Legge 212/2000 concernente
la chiarezza e la motivazione degli atti.
Il modus
operandi dell’Agente della Riscossione,
dunque, risulta compromettente per il contribuente, leso da un diritto
inviolabile, quale quello di difesa.
Come noto,
“il sistema di trasmissione della posta certificata, come specificato nella
sentenza, “prevede una ricevuta
(telematica) di avvenuta consegna della comunicazione. La ricevuta di consegna
del certificatore della PEC, inviata all’indirizzo del destinatario, ha lo
stesso valore legale della ricevuta di ritorno della raccomandata a.r.,
indipendentemente dall’effettiva conoscenza della sua esistenza da parte del
destinatario.”
Tuttavia, la
giurisprudenza più recente ha ritenuto che la notifica della cartella PEC
risulta viziata di nullità in quanto non viene notificato l’originale ma solo
una copia della cartella esattoriale ( si noti bene che quest’ultima, nota
anche come “scansione”, è stata esplicitamente abrogata dalla legge istitutiva
della notifica via PEC delle cartelle).
In
definitiva, la cartella di pagamento deve essere prodotta da un documento
informativo allegato alla PEC sottoscritto digitalmente e cioè avere
un’estensione del file in .p7m. Il solo allegato in formato .pdf alla posta certificata, non è valido e di
conseguenza rende illegittima l’intera cartella di pagamento allegata alla
PEC appunto con tale formato.
Pertanto il
ricorso è stato accolto ed annullato il provvedimento impugnato.
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