martedì 2 maggio 2017

EQUITALIA? LA SOLUZIONE C’E’!

Prima delle modifiche introdotte a partire dal 2005, le attività di riscossione per conto dello Stato, erano delegate a circa una quarantina di aziende di proprietà di istituti bancari e recupero crediti. Dall’ottobre 2006, suddetta riscossione nazionale, ad accezione della Sicilia, viene esercitata da Equitalia (in precedenza Riscossione Spa), società pubblica le cui azioni sono di proprietà di enti statali (l’Agenzia delle Entrate per il 51% e l’INPS per il 49%). Concretamente, esercita la sua azione inviando cartelle di pagamento ai contribuenti che non hanno versato gli importi dovuti entro i limiti delle scadenze stabilite, aggiungendo interessi e sanzioni.
Con la notifica della cartella, al contribuente è concessa la facoltà di proporre ricorso entro 60 giorni; spirato detto termine, la cartella esattoriale diventa titolo esecutivo prestandosi alla c.d. riscossione forzata, nelle varie forme stabilite dalla legge, ovvero con l’ipoteca dei beni immobili, il fermo amministrativo (blocco dell’autovettura) e in alcuni casi, anche tramite il pignoramento di immobili e stipendi.
Il caso recentemente affrontato dall’avvocato Marzio Postiglione contro Equitalia Servizi di Riscossione S.p.a., riguardava un preavviso di fermo amministrativo relativo ad un veicolo non specificato e per la riscossione di un asserito credito pari ad € 188.763,29, portato dalla società resistente Equitalia.
Invero, il sig. Casciello Armando aveva presentato ricorso a ministero dell’avv. Marzio Postiglione,  per vedere accertata la prescrizione dei crediti vantanti e indicati nell’avviso di avvenuta notifica del preavviso di fermo e veder dichiarata l’illegittimità o l’inefficacia della procedura di apposizione di fermo amministrativo per mancata notifica delle cartelle esattoriali presupposte e prodromiche, nonchè per carenza di potere dell’agente per la riscossione, con annullamento dell’atto di preavviso di fermo.
Il ricorrente, infatti, aveva proposto opposizione alla cartella esattoriale con cui era stato comunicato il fermo amministrativo n.2011/4520, asseritamente notificato il 17.05.2011 con consegna effettuata nelle mani di un soggetto diverso dal ricorrente;
la resistente oltre a non aver dimostrato nell’ambito del giudizio di opposizione la avvenuta notifica del preavviso di fermo, ha omesso anche di dare la prova dell’avvenuta notifica di tre delle cartelle impugnate, riconducibili a crediti previdenziali soggiacenti alla prescrizione quinquennale; tali crediti risultavano quindi prescritti, in assenza della prova dell’avvenuta notifica.
Sul punto, vale la pena di richiamare la recente pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione secondo cui la scadenza del termine – pacificamente perentorio – per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all’art. 24, comma 5, del d.lgs. n.46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve in quello ordinario, ai sensi dell’art. 2953 c.c., che si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell’attitudine ad acquistare efficacia di giudicato (Cass. civ. Sez. Unite, 17-11-2016, n. 23397).

Dette motivazioni hanno indotto il Tribunale adito, in persona del Giudice Istruttore ad accogliere la domanda proposta dall’ avv. Marzio Postiglione dichiarando la nullità della notifica degli atti prodromici e la consequenziale invalidazione dell’atto opposto con conseguente statuizione della prescrizione del credito per € 188.763,29 così come portato dalle cartelle esattoriali impugnate, con inevitabile condanna alle spese ed agli onorari del giudizio.

sabato 25 febbraio 2017

CONFISCA? NO GRAZIE!


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martedì 7 febbraio 2017

V come velocità V come VERGILIUS



Io cominciai: << Poeta che mi guidi guarda la mia virtù s’ella è possente, prima ch’a l’alto passo tu mi guidi..>>
Inferno, Canto II

Così Dante si rivolgeva alla sua guida durante il viaggio nell’aldilà, al noto magister che lo ricondusse sulla retta via, il sommo poeta Virgilio.
Un omonimo odierno invece, vigilante più che poeta, sorveglia ed è pronto ad agire contro tutti coloro che si sentono Hamilton magari alla guida di una McLaren: parliamo di Vergilius, parente stretto del noto Tutor, capace di controllare sia la velocità media che quella istantanea. Un occhio vigile, principalmente presente sulle statali, al quale sembra quasi impossibile sfuggirvi e contestarvi ipotetiche sanzioni.
In realtà, un primo caso di impugnazione con esito positivo è stato emesso dal Giudice di Pace di Pozzuoli la cui sentenza del 23 Febbraio 2013, evidenzia vizi riguardanti l’omologazione del sistema SICVe Vergilius con annessa violazione dell’art. 192 comma 5 del D.P.R. del regolamento di attuazione del Codice Civile della Strada il quale afferma che : “la omologazione o la approvazione di prototipi è valida solo a nome del richiedente e non è trasmissibile a soggetti diversi”.
Difatti, Autostrade per l’Italia S.p.a, è stata la prima a richiedere ed ottenere l’omologazione del sistema Sicve Tutor e successivamente del sistema Vergilius, peccato che successivamente però, tale azienda abbia girato le omologazioni ottenute ad Autostrade Tech S.p.a. che ha concesso a sua volta queste ultime alla Polizia Stradale.
Il verbale esaminato dallo Studio Postiglione, riguarda una presunta infrazione “…commessa il giorno 08.02.2016 […] ed è stata accertata attraverso il sistema di misura della velocità SICVe, omologato con decreto n° 3999 del 24.12.2004 che consente il funzionamento automatico.” Tale verbale prevedeva il pagamento di una sanzione e la decurtazione di 3 punti all’assistito.
Secondo l’avvocato Marzio Postiglione il succitato verbale risulta viziato:
-       - nell’omologazione in quanto come affermato già in precedenza, non può essere oggetto di cessione, pertanto il Decreto Dirigenziale n°97818 del 09-12-2010 con il quale è avvenuto il trasferimento (dalla società Autostrade per l’Italia spa ad Autostrade Tech Spa, la cui società è distinta dalla prima) delle suddette omologazioni/approvazioni, va ritenuto nullo.
-       - nella verifica della funzionalità e taratura dell’apparecchio elettronico in quanto la prima, dovrebbe essere periodica e la seconda, periodica e preventiva, che accerti che il risultato delle misurazioni corrisponde ai risultati dei valori nazionali e che quindi non va assolutamente confusa con l’omologazione la quale si limita esclusivamente ad accertarne il corretto funzionamento. Tra l’altro, nel verbale in questione, corrisponde ad un SICVe-Tutor e non al dispositivo in questione ossia Vergilius. Pertanto la rilevazione effettuata risulta non attendibile poiché effettuata con dispositivo non tarato e privo di certificato ( si ricorda che per essere conformi alla legge, tali apparecchi quali Tutor e Vergilius, devono possedere la taratura dei centri accreditati SIT, gli unici a garantire la corretta idoneità dello strumento);
-      -   nell’ applicazione del criterio di tolleranza previsto dal C.d.S. nel cui verbale è del 5% (quest’ultimo criterio va applicato esclusivamente per la velocità effettuata su sistemi di rilevazione istantanea. Per la velocità media, invece, si applica il criterio di tolleranza progressivo del 5%, 10%, 15%) ma tale riduzione risulta illegittima essendo il Tutor Vergilius uno strumento di rilevazione della velocità sia media che istantanea e nel verbale in questione, tuttavia, viene contestata soltanto quella media.
-       -  di illegittimità per la presenza nella tratta in questione, di svincoli autostradali che determinano disparità di trattamento tra gli automobilisti
-       - di mancata segnaletica di preavviso riguardante il tratto di strada provvisto dello strumento rilevatore e conseguente mancata documentazione di accertamento;
-       - della mancata indicazione del luogo esatto di violazione, il quale, per legge va indicato il punto esatto da cui ha avuto inizio e fine la presunta infrazione. Nel verbale in questione, è menzionato solo quello di termine.
-      -  di omissione del numero di matricola, in mancanza del quale difatti, risulta impossibile individuare l’apparecchio utilizzato e la sua relativa funzionalità.
Per tutti i motivi sopracitati, il Giudice di Pace di Nocera Inferiore,ha accolto il ricorso ed annullato il provvedimento condannando la Prefettura di Salerno al rimborso spese,  sottolineando l’importanza dell’accertamento delle verifiche di funzionalità e relativi controlli delle apparecchiature di misurazione.





mercoledì 21 dicembre 2016

Vado al massimo…

Vado al massimo…
“ Vado al massimo, vado a gonfie vele, voglio proprio vedere come va a finire…”  diceva Vasco in una delle sue canzoni più popolari degli anni ’80, una sfida nei confronti del tempo e della velocità che affascina ed intrappola migliaia di guidatori, dai veterani ai neopatentati.
Ma qual è davvero il limite invalicabile per non incorrere in spiacevoli contravvenzioni? Quali oculatezze avere a riguardo?
Ulteriore caso relativo agli eccessi di velocità, ci giunge tramite notifica del Comando della Polizia Stradale di Roma, riguardante una presunta infrazione, commessa lungo il tratto autostradale Milano-Roma-Napoli, nei pressi della provincia di Frosinone “ […] accertata attraverso il sistema di misura della velocità SICVe, omologato con decreto n° 3999 del 24.12.2014 che consente il funzionamento automatico.”
 Tale verbale di contestazione è stato impugnato dall’ avvocato Marzio Postiglione il quale ne ha contestato:
-      -  l’omologazione del sistema SICVe-Tutor:  trasferita, contro legge, dalla società Autostrade S.p.A. ad Autostrade Tech S.p.A. con Decreto dirigenziale 9 dicembre 2010 n°97818, risulta priva di alcun valore nonché la relativa multa per eccesso di velocità dato che “la omologazione o la approvazione di prototipi è valida solo a nome del richiedente e non è trasmissibile a soggetti diversi”;
-     -  l’assenza di periodica taratura e controllo di efficienza dello strumento elettronico utilizzato per la rilevazione: la contestazione e la conseguente sanzione, risultano nulle ed illegittime difatti la taratura, necessaria per il corretto funzionamento del dispositivo, deve essere periodica e preventiva e non può essere confusa con l’omologazione ( che accerta esclusivamente l’idoneità dell’apparecchio nello svolgere la sua funzione).
Inoltre, va ricordato, che tali strumenti devono essere tarati con riferimenti a campioni nazionali e possedere la certificazione di taratura redatta dai centri SIT (Servizio di Taratura in Italia), gli unici che essendo monitorati da un ente superiore, possono garantire  l’idoneità e la funzionalità degli strumenti.
-       - l’illegittimità dell’applicazione del criterio di tolleranza del 5% prevista dal C.d.S. in quanto tale percentuale è da applicarsi esclusivamente per le misurazioni di velocità effettuate attraverso sistemi di misurazione immediata come nel caso degli Autovelox. Per i sistemi di rilevazione non istantanei ma di calcolo della velocità media tra due postazioni quale il SICVe, la riduzione da applicarsi è quella progressiva del 5%, 10%, 15%, come previsto dal comma 3, art. 345 delle disposizioni di attuazione del C.d.S.
-       - l’omessa indicazione del numero di matricola che non consente di individuare il dispositivo utilizzato e di conseguenza la verifica della sua corretta funzionalità.
-       - la mancata indicazione del luogo esatto della rilevazione in particolare quelle con il sistema SICVe in cui dovrebbe essere indicato il punto esatto da cui ha avuto inizio e fine la misurazione (nel succitato verbale viene specificato solo il punto di termine)

Se le ragioni sopraccitate già basterebbero per considerare illegittima tale contestazione, l’Avv. Marzio Postiglione, mette in luce ulteriori motivi di doglianza riguardanti:
-      -  l’illegittimità del Sistema Tutor sia in quanto fonte di disparità di trattamento nel rilevare le infrazioni degli automobilisti piuttosto che dei motociclisti a causa della posizione in cui sono stati installati i sensori sia per la presenza di vincoli autostradali, elementi di discriminazione tra gli stessi automobilisti ( art.1, comma 4 del D.M. n°3999: “non debbono essere presenti situazioni “statisticamente rilevanti” quali svincoli, aree di servizio o di parcheggio, tali da determinare l’introduzione di elementi di discriminazione e di iniquità tra gli stessi automobilisti”)
-      -  la mancata segnaletica di preavviso di tali rilevazioni elettroniche e il limite di velocità tra una postazione Tutor e l’altra.

Il Giudice di Pace di Nocera Inferiore ha ritenuto le doglianze, meritevoli di accoglimento, annullando di conseguenza il verbale e condannando il resistente alla refusione di spese ed onorari.

Sì viaggiare, rallentando per poi accelerare…

Sì viaggiare, rallentando per poi accelerare…
Chi va piano va sano e va lontano” eppure la cosa migliore sarebbe trovare quel compromesso spesso di difficile attuazione, si sa, soprattutto in ambito stradale.
Difficile sfuggire all’occhio elettronico di moderna tecnologia del Tutor SICVe, un sistema principalmente presente nei tratti autostradali, per la misurazione della velocità media dei veicoli. A differenza dall’AUTOVELOX, che misura la velocità istantanea, questo sistema misura la velocità media dei veicoli tra due sezioni lontane anche diversi chilometri: l’auto passa sotto un primo portale il quale registra mediante una telecamera l’ora di transito, in seguito al passaggio sotto il secondo portale, viene rilevata la velocità media in base ai due orari. Eppure questo sistema senz’altro innovativo, non sfugge a qualche falla dato che le due stazioni di rilevamento, potrebbero trovarsi in province differenti e pertanto viene meno quel “principio di territorialità” risultando così impossibile determinare il punto esatto dove è stata compiuta la presunta infrazione, oltre alla mancanza di periodici monitoraggi e tarature.
Secondo il  verbale di contestazione della Polizia stradale di Roma per la violazione dell’art.142/8 del Codice stradale, oggetto di ricorso da parte dello Studio Legale Postiglione, l’assistito: “[…] superava di oltre 10 km/h e di non oltre 40 km/h i limiti massimi di velocità previsti per quella categoria di veicolo pari a km/h 80,00. L’infrazione è stata commessa […] ed è stata accertata attraverso il sistema di misura della velocità SICVe, omologato con decreto n°3999 del 24.12.2004 che consente il funzionamento automatico.”  Inoltre veniva disposta una sanzione amministrativa e in aggiunta, la detrazione di 3 punti.
In opposizione, l’avv. Marzio Postiglione, ritiene illegittimo il succitato verbale in quanto mancante in primis, di indicazione di taratura e corretta funzionalità del dispositivo. Infatti, nel corso dell’istruttoria dibattimentale è emerso che:
-       tali apparecchi SICVe - TUTOR, oltre ad essere sottoposti a periodici controlli, devono possedere anzitutto la certificazione di taratura dei centri accreditati SIT (Servizio di Taratura in Italia), gli unici a garantire la funzionalità ed idoneità del dispositivo in esame. Tuttavia, va rilevata la distinzione tra taratura ed omologazione (richiamata nel verbale sul prototipo), in quanto la prima si accerta che le funzioni di misurazione effettuate da quel determinato strumento, siano corrette e conformi alla normativa nazionale,  la seconda si limita invece, ad accertare l’idoneità dell’apparecchio;
-       tale verbale risulta inficiato anche per l’applicazione inesatta del criterio di tolleranza del 5% previsto dal C.d.S. che può essere applicato esclusivamente agli AUTOVELOX  (sistema di rilevazione immediata), rispetto al TUTOR (strumento di calcolo della velocità media) il quale prevede quella progressiva del 5%, 10%, 15%, previsto dal co.3 dell’art. 345 C.d.S.
Dunque tale criterio di riduzione risulta non consentito dalla legge.
Inoltre, tale sistema TUTOR risulta illegittimo per la presenza di uno svincolo autostradale, nella tratta in questione: difatti l’art. 1, comma 4 del D.M. n° 3999 del 14/12/2004 contiene indicazioni circa la scelta delle ubicazioni di simili apparecchi di rilevamento nelle quali aree, non devono essere presenti svincoli, parcheggi o aree di servizio al fine di evitare elementi di disparità tra gli automobilisti.
Ulteriori doglianze risultano:
-       la mancata segnaletica di preavviso della presenza dei dispositivi elettronici;
-        la mancata indicazione nel verbale del luogo esatto della presunta “violazione” (manca il punto esatto da cui ha avuto inizio e viene solo specificato il punto di termine);
-       il mancato numero di matricola del dispositivo, senza il quale risulta impossibile verificare la corretta funzionalità dello strumento.

Le doglianze contenute nel ricorso proposto avverso il verbale de quo, sono state tutte accolte dall’ufficio del Giudice di Pace di Nocera Inferiore che con la sentenza n° 4035/2016, ha statuito l’ “errore di accertamento” giacché l’impugnato verbale è manchevole dei requisiti di legge così come evidenziati nel ricorso stesso.

giovedì 24 novembre 2016

Fermo amministrativo: atto impugnabile .. ed impugnato!



Fermo amministrativo: atto impugnabile .. ed impugnato!
                                
Nel maggio 2015, veniva notificato alla signora N.C., tramite servizio postale, una lettera di preavviso di iscrizione a fermo amministrativo (con annessa contravvenzione in denaro),da parte del Comune di Angri, sezione Polizia Locale, relativa ai verbali di contestazione per infrazioni del Codice della Strada, a carico dell’ autovettura X, per l’anno 2010.
L’istante, contestava l’esecuzione forzata in mancanza di notifica degli atti prodromici in primis l’atto primigenio, ossia la notifica della contravvenzione  del C.d.S.; inoltre nel merito, la mancata commissione di qualsivoglia infrazione.
Nel caso in esame, essendo stato disposto l’atto impugnato per infrazione del codice stradale, si affermava la giurisdizione del Giudice di Pace, anche in relazione alla impugnata cartella esattoriale contestandone la legittimità per omessa notifica della cartella stessa e la sua conseguente nullità.
Considerata:
-                    -           la mancanza della notifica degli atti prodromici, pregressi  o preordinati che secondo la corte               di cassazione rappresentano la nullità dell’atto successivo. Tanto che: “l’omessa notifica                       dell’atto presupposto, ha come conseguenza la nullità dell’atto successivo”.
-          la violazione dell’art.194 del C.d.S. il quale sancisce che “in tutte le ipotesi in cui il presente codice prevede che da una determinata violazione consegua una sanzione amministrativa pecuniaria, si applicano le disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge n. 689/1981, salve le modifiche e le deroghe previste dalle norme del presente capo”, sempre che siano stati notificati gli atti prodromici e presupposti, in difetto dei quali si incorrerebbe nell’ipotesi già sanzionata da giurisprudenza consolidata, di calcolo illegittimo di “sanzione su sanzione”.

Lo Studio Legale Postiglione, ha comprovato l’insussistenza del diritto a procedere all’esecuzione forzata della P.A., nonché l’infondatezza e l’illegittimità della pretesa, chiedendone la revoca o l’annullamento.

Dall’introduzione del Giudice, si evince difatti, che l’atto di preavviso (comunicazione di fermo), è un atto lesivo della posizione soggettiva del destinatario e dunque, impugnabile.
Oltre a ciò, “anche in relazione all’impugnata cartella esattoriale, vi si può procedere ad opposizione all’esecuzione ex articolo 615, co.1, c.p.c., allorché si contesti la legittimità dell’iscrizione a ruolo per omessa notifica della stessa cartella, e/o per la mancanza di un titolo legittimante l’iscrizione a ruolo, o si adducono fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo (come nel caso di specie)  […] pertanto l’attore , con la stessa impugnativa proposta  avverso il preavviso di fermo, ben può opporsi alla stessa cartella esattoriale eccependone la mancata notifica e chiedendone la nullità.”
L’Ill.mo Giudicante adito ha statuito che il preavviso di fermo contenente l’erronea indicazione da parte dell’Ente impositore di un atto avente “natura di preavviso e, pertanto, non autonomamente impugnabile”, risulta fuorviante nonché gravemente illegittima,in uno alla omessa indicazione sia dell’Autorità Giudiziaria competente per l’impugnazione e sia dei termini entro i quali proporre la stessa.
Ebbene, l’opposizione incardinata dal legale Marzio Postiglione,  risultando fondata , ha visto condannato parte resistente, ovvero l’ente Comune di Angri con la statuizione resa dal GDP di Nocera Inferiore in ordine all’illegittimità della procedura di fermo amm.vo e consequenziale condanna alle spese ed agli onorari di causa.



mercoledì 2 novembre 2016

L’avvocato Marzio Postiglione e la regolamentazione della sosta a pagamento

                                                            
                                                                     

                                                                                                   
L’avvocato Marzio Postiglione e la regolamentazione della sosta a pagamento

Lo studio Legale Postiglione, ha recentemente affrontato l’annosa questione del parcheggio nelle aree individuate dal Comune di Angri, quali aree con sosta a pagamento.
L’esigenza di statuire definitivamente l’interpretazione normativa e la conseguente sua applicazione, nasce dalle innumerevoli vessazioni cui sono sottoposti gli utenti della strada ed in particolare, coloro che sono costretti ad usufruire della pubblica via giacché sprovvisti di garage e/o box auto.
Nel caso seguito dall’avv. Marzio Postiglione, relativo alla sentenza dello scorso Aprile, l’opposizione al verbale di contestazione della Polizia locale del comune di Angri, nei riguardi del suo assistito, è stata ritenuta dal Giudice di Pace del Tribunale di Nocera Inferiore, “fondata e meritevole di accoglimento”.
In opposizione a succitato verbale di contestazione, redatto dagli agenti del Comando di Polizia locale a causa della sosta dell’ autovettura X “[…] in area di parcheggio a pagamento (strisce blu) omettendo di pagare il relativo ticket e comunque senza esporre il relativo titolo di avvenuto pagamento.”,  ha sostenuto l’illegittimità dello stesso, secondo quanto specificato dall’art. 7 co.6 del C.d.S. ovvero che “ Le aree destinate al parcheggio devono essere ubicate fuori dalla carreggiata e comunque in modo che i veicoli parcheggiati non ostacolino lo scorrimento del traffico”.
Visto l’art.3 co.7 dello stesso codice, secondo cui per carreggiata s’intende: “quella parte della strada  destinata allo scorrimento dei veicoli; essa è composta da una o più corsie di marcia ed in genere è pavimentata e delimitata da strisce di margine.”, da ciò ne consegue che le cosiddette “ zone blu”, istituite ai margini delle strade cittadine, designate per lo scorrimento del flusso veicolare, sono da considerarsi giuridicamente illegittime.
Ulteriori motivi di rimostranza, oltre l’ubicazione delle strisce per la sosta a pagamento all’interno e non all’esterno della carreggiata, riguardavano la mancanza delle strisce bianche discontinue come funzione perlomeno separativa tra la carreggiata e l’area adibita al parcheggio e l’irregolarità della segnaletica orizzontale, scolorita a causa dell’usura e delle avversità metereologiche.
Un’inadempienza della Pubblica Amministrazione rispetto a quanto previsto dalla regolamentazione del D.Lgs. 30 Aprile 1992 n.285 del C.d.S., che genera confusione oltre a rappresentare un pericolo per la sicurezza del transito pedonale.
L’avvocato Marzio Postiglione, in qualità di legale, è riuscito ad avallare la propria tesi, riscuotendo successo con l’annullamento del provvedimento comunale risultato illegittimo da parte del Giudice di Pace, Dott.ssa Maria Tudino, il quale nella sentenza ha stabilito che:
- secondo il chiarimento della Cassazione, “qualora il comune assuma l’esercizio diretto del parcheggio con custodia o lo dia in concessione ovvero disponga l’installazione dei dispositivi di controllo di durata della sosta di cui al comma 1 lettera f) -art.7 c.d.s.- su parte della stessa area o su altra parte nelle immediate vicinanze, deve riservare un’ adeguata area destinata a parcheggio rispettivamente senza custodia o senza dispositivi di controllo di durata della sosta.”;
- dato che il comune summenzionato, non ha provato che le strisce blu presenti sulla strada Y siano legittime per essere apposte al di fuori della carreggiata;
- per la chiara violazione dei commi 6 ed 8 dell’art. 7 del C.d.S., considerando che in base al disposto del comma 6 di tale articolo “ Le aree destinate al parcheggio devono essere ubicate fuori dalla carreggiata e comunque in modo che i veicoli parcheggiati non ostacolino lo scorrimento del traffico”, e dalle foto depositate dall’opponente risulta che gli spazi destinati al parcheggio sono stati predisposti  all’interno della carreggiata con notevole restringimento della stessa;
per questi motivi, ha accolto il ricorso e per l’effetto ha annullato l’impugnato provvedimento ed inoltre, compensato le spese di lite.