L’avvocato Marzio Postiglione e la
regolamentazione della sosta a pagamento
Lo studio
Legale Postiglione, ha recentemente affrontato l’annosa questione del
parcheggio nelle aree individuate dal Comune di Angri, quali aree con sosta a
pagamento.
L’esigenza di statuire definitivamente
l’interpretazione normativa e la conseguente sua applicazione, nasce dalle
innumerevoli vessazioni cui sono sottoposti gli utenti della strada ed in
particolare, coloro che sono costretti ad usufruire della pubblica via
giacché sprovvisti di garage e/o box auto.
Nel caso seguito dall’avv. Marzio Postiglione,
relativo alla sentenza dello scorso Aprile, l’opposizione al verbale di
contestazione della Polizia locale del comune di Angri, nei riguardi del suo
assistito, è stata ritenuta dal Giudice di Pace del Tribunale di Nocera
Inferiore, “fondata e meritevole di accoglimento”.
In opposizione a succitato verbale di contestazione,
redatto dagli agenti del Comando di Polizia locale a causa della sosta dell’ autovettura
X “[…] in area di parcheggio a pagamento (strisce blu) omettendo di pagare il
relativo ticket e comunque senza esporre il relativo titolo di avvenuto
pagamento.”, ha sostenuto
l’illegittimità dello stesso, secondo quanto specificato dall’art. 7 co.6 del
C.d.S. ovvero che “ Le aree destinate al parcheggio devono essere ubicate fuori
dalla carreggiata e comunque in modo che i veicoli parcheggiati non ostacolino
lo scorrimento del traffico”.
Visto l’art.3 co.7 dello stesso codice, secondo cui per
carreggiata s’intende: “quella parte della strada destinata allo scorrimento dei veicoli; essa
è composta da una o più corsie di marcia ed in genere è pavimentata e
delimitata da strisce di margine.”, da ciò ne consegue che le cosiddette “ zone
blu”, istituite ai margini delle strade cittadine, designate per lo scorrimento
del flusso veicolare, sono da considerarsi giuridicamente illegittime.
Ulteriori motivi di rimostranza, oltre l’ubicazione
delle strisce per la sosta a pagamento all’interno e non all’esterno della
carreggiata, riguardavano la mancanza delle strisce bianche discontinue come
funzione perlomeno separativa tra la carreggiata e l’area adibita al parcheggio
e l’irregolarità della segnaletica orizzontale, scolorita a causa dell’usura e
delle avversità metereologiche.
Un’inadempienza della Pubblica Amministrazione
rispetto a quanto previsto dalla regolamentazione del D.Lgs. 30 Aprile 1992
n.285 del C.d.S., che genera confusione oltre a rappresentare un pericolo per
la sicurezza del transito pedonale.
L’avvocato Marzio Postiglione, in qualità di legale,
è riuscito ad avallare la propria tesi, riscuotendo successo con l’annullamento
del provvedimento comunale risultato illegittimo da parte del Giudice di Pace,
Dott.ssa Maria Tudino, il quale nella sentenza ha stabilito che:
- secondo il chiarimento della Cassazione, “qualora
il comune assuma l’esercizio diretto del parcheggio con custodia o lo dia in
concessione ovvero disponga l’installazione dei dispositivi di controllo di
durata della sosta di cui al comma 1 lettera f) -art.7 c.d.s.- su parte della
stessa area o su altra parte nelle immediate vicinanze, deve riservare un’ adeguata
area destinata a parcheggio rispettivamente senza custodia o senza dispositivi
di controllo di durata della sosta.”;
- dato che il comune summenzionato, non ha provato
che le strisce blu presenti sulla strada Y siano legittime per essere apposte
al di fuori della carreggiata;
- per la chiara violazione dei commi 6 ed 8
dell’art. 7 del C.d.S., considerando che in base al disposto del comma 6 di
tale articolo “ Le aree destinate al parcheggio devono essere ubicate fuori
dalla carreggiata e comunque in modo che i veicoli parcheggiati non ostacolino
lo scorrimento del traffico”, e dalle foto depositate dall’opponente risulta
che gli spazi destinati al parcheggio sono stati predisposti all’interno della carreggiata con notevole
restringimento della stessa;
per questi motivi, ha accolto il ricorso e per
l’effetto ha annullato l’impugnato provvedimento ed inoltre, compensato le
spese di lite.
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