Sì
viaggiare, rallentando per poi accelerare…
“Chi va piano va
sano e va lontano” eppure la cosa migliore sarebbe trovare quel compromesso
spesso di difficile attuazione, si sa, soprattutto in ambito stradale.
Difficile sfuggire all’occhio elettronico di moderna
tecnologia del Tutor SICVe, un sistema principalmente presente nei tratti
autostradali, per la misurazione della velocità media dei veicoli. A differenza
dall’AUTOVELOX, che misura la velocità istantanea, questo sistema misura la
velocità media dei veicoli tra due sezioni lontane anche diversi chilometri:
l’auto passa sotto un primo portale il quale registra mediante una telecamera l’ora
di transito, in seguito al passaggio sotto il secondo portale, viene rilevata
la velocità media in base ai due orari. Eppure questo sistema senz’altro
innovativo, non sfugge a qualche falla dato che le due stazioni di rilevamento,
potrebbero trovarsi in province differenti e pertanto viene meno quel
“principio di territorialità” risultando così impossibile determinare il punto
esatto dove è stata compiuta la presunta infrazione, oltre alla mancanza di
periodici monitoraggi e tarature.
Secondo il verbale
di contestazione della Polizia stradale di Roma per la violazione dell’art.142/8
del Codice stradale, oggetto di ricorso da parte dello Studio Legale Postiglione, l’assistito: “[…] superava di oltre 10
km/h e di non oltre 40 km/h i limiti massimi di velocità previsti per quella
categoria di veicolo pari a km/h 80,00. L’infrazione è stata commessa […] ed è
stata accertata attraverso il sistema di misura della velocità SICVe, omologato
con decreto n°3999 del 24.12.2004 che consente il funzionamento
automatico.” Inoltre veniva disposta una
sanzione amministrativa e in aggiunta, la detrazione di 3 punti.
In opposizione, l’avv. Marzio Postiglione, ritiene
illegittimo il succitato verbale in quanto mancante in primis, di indicazione
di taratura e corretta funzionalità del dispositivo. Infatti, nel corso
dell’istruttoria dibattimentale è emerso che:
- tali
apparecchi SICVe - TUTOR, oltre ad essere sottoposti a periodici controlli,
devono possedere anzitutto la certificazione di taratura dei centri accreditati
SIT (Servizio di Taratura in Italia), gli unici a garantire la funzionalità ed
idoneità del dispositivo in esame. Tuttavia, va rilevata la distinzione tra taratura ed omologazione (richiamata nel verbale sul prototipo), in quanto la
prima si accerta che le funzioni di misurazione effettuate da quel determinato
strumento, siano corrette e conformi alla normativa nazionale, la seconda si limita invece, ad accertare
l’idoneità dell’apparecchio;
- tale
verbale risulta inficiato anche per l’applicazione inesatta del criterio di
tolleranza del 5% previsto dal C.d.S. che può essere applicato esclusivamente
agli AUTOVELOX (sistema di rilevazione
immediata), rispetto al TUTOR (strumento di calcolo della velocità media) il
quale prevede quella progressiva del 5%, 10%, 15%, previsto dal co.3 dell’art.
345 C.d.S.
Dunque
tale criterio di riduzione risulta non consentito dalla legge.
Inoltre, tale sistema TUTOR
risulta illegittimo per la presenza di uno svincolo autostradale, nella tratta
in questione: difatti l’art. 1, comma 4 del D.M. n° 3999 del 14/12/2004
contiene indicazioni circa la scelta delle ubicazioni di simili apparecchi di
rilevamento nelle quali aree, non devono essere presenti svincoli, parcheggi o
aree di servizio al fine di evitare elementi di disparità tra gli
automobilisti.
Ulteriori doglianze
risultano:
- la mancata
segnaletica di preavviso della presenza dei dispositivi elettronici;
- la mancata indicazione nel verbale del luogo
esatto della presunta “violazione” (manca il punto esatto da cui ha avuto
inizio e viene solo specificato il punto di termine);
- il
mancato numero di matricola del dispositivo, senza il quale risulta impossibile
verificare la corretta funzionalità dello strumento.
Le doglianze contenute nel ricorso proposto avverso il
verbale de quo, sono state tutte accolte dall’ufficio del Giudice di Pace di
Nocera Inferiore che con la sentenza n° 4035/2016, ha statuito l’ “errore di
accertamento” giacché l’impugnato verbale è manchevole dei requisiti di legge
così come evidenziati nel ricorso stesso.
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