sabato 16 settembre 2017

ACQUA: BENE PUBBLICO,UNIVERSALE…ED INNEGABILE?


Nello scorso Giugno del 2011, siamo stati partecipi di un’importante mobilitazione che aveva come oggetto, nel noto referendum abrogativo, l’abolizione di 4 norme, riguardanti alcuni di quei servizi pubblici di rilevanza economica, una tra queste, il bene comune dell’acqua per il quale si decideva, in sunto, riguardo la sua totale o parziale privatizzazione (abrogazione dell'art. 23 bis della Legge n. 133/2008).
Da un lato, i sostenitori del SI ritenevano un grave pericolo, l’ingresso di aziende e multinazionali che incitavano la cosiddetta “privatizzazione” dei servizi idrici sostenendo che i costi di quest’ultimi, gestiti da enti pubblici, dovevano essere accessibili all’intera popolazione, dall’altra i sostenitori del NOi quali reputavano che le società di gestione di tale servizio, mantenendo in vita il decreto Ronchi, ne sarebbero uscite più indipendenti dalla politica e dalle amministrazioni locali garantendo una sorta di liberalizzazione anziché privatizzazione.
A distanza di circa 6 anni, siamo consapevoli che i 26 milioni di “SI” non sono bastati a porre fine agli investimenti privati nella gestione delle risorse idriche, e da Nord a Sud dello Stivale, abbiamo assistito adifferenti scenari.
In Campania, nella zona del Sarnese-Vesuviano,l’erogazione del sopraccitato servizio pubblicoin ben 76 comuni, è gestita dalla Gori S.p.a. la quale avrebbe dovuto migliorare la qualità dei servizi idrici e alleggerire gli enti locali e lo Stato, dalle incombenze finanziarie della gestione diretta.
Il caso in questione, vede l’ Avv. Marzio Postiglione il quale chiede all’anzidetta società, l’allaccio della fornitura idrica presso l’abitazione di residenza del reclamante R.G., lamentando tuttavia l’inesattezza della precedente ordinanza con la quale il Primo Giudice, considerava legittimo il rifiuto da parte della Gori S.p.a. di tale allaccio, avendo considerato una previa morosità tra le due parti, relativa ad un’ulteriore utenza domestica.
In primis, si ritiene indiscussa la richiestada parte del ricorrente, dell’allaccio di una nuova utenza  presso una nuova abitazione, nonché zona di residenza del suo assistito, come risulta dal certificato rilasciato dal Comune di appartenenza.
L’applicabilità dell’art. 1460 c.c., secondo la quale ciascuno dei contraenti può rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione, se a sua volta l’altra parte non adempie la propria, non è attuabile  poiché trattandosi di nuova e diversa utenza, non è possibile farvi rientrare alcuna morosità in merito. Inoltre, va menzionato che il credito vantato dalla Gori risulta prescritto e che la mediocre entità relativa al credito restante, risulterebbe inadeguata e sproporzionata al diniego di allaccio, utilizzato come reazione di autotutela oltre ad essere, per l’appunto, un credito illegittimo.
Il Collegio ritiene, infatti, che il rifiuto ingiustificato e sproporzionato di nuovo allaccio presso una diversa abitazione, costituisce una pericolosa privazione di un bene essenziale e di prima necessità, quale la fruizione dell’acqua pubblica come uso domestico.

Per i sopraccitati motivi, la società GORI, avrà l’onere di procedere all’allaccio della nuova fornitura idrica presso l’abitazione del reclamante,è condannata al pagamento delle spese di procedura e revoca l’ordinanza reclamata.

lunedì 10 luglio 2017


EQUITALIA, NON TI TEMO!

In questi ultimi giorni, stiamo assistendo alla rottamazione delle cartelle esattoriali ed alla "soppressione" della società Equitalia Servizi di riscossione S.p.a. la quale sembra in realtà, essersi soltanto mascherata, ancora una volta, dietro il volto novello dell’ Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Nella trepidante attesa di redivive manovre da parte dell’ ente pubblico di fresca data, ritorniamo alle mosse difensive adoperate dall’Avv. Marzio Postiglione quando Equitalia negava in primis, uno di quei diritti inviolabili come quello di difesa.
La signora R.M. difatti, lo scorso aprile, riceveva un avviso di intimazione da parte della sopraccitata società riguardante crediti sia di natura tributaria sia di origine contributiva/previdenziale oltre a quelli relativi a presunte sanzioni amministrative che ammontano il presupposto debito pari alla somma di €62.389,25.
Va innanzitutto ribadito e specificato che:
-         l’avviso di intimazione è un atto preventivo che necessita di quegli atti prodromici, sottesi all’intimazione di pagamento stessa, necessari per rendere valida tale notifica. Ciò è stato ribadito più volte dalla Suprema Corte la quale ha statuito che "Poiché la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l’omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell’atto consequenziale notificato […]".
Pertanto la procedura è già di per sé viziata e di conseguenza, illegittima. Infatti:
-         Una minacciata azione esecutiva da parte dell’agente di riscossione è legittima "…soltanto se è stata preventivamente notificata la relativa cartella di pagamento. Nel caso di omesso invio della cartella, si negherebbe definitivamente al presunto debitore la possibilità di avvalersi di uno strumento di impugnazione. Tale paradossale conclusione sarebbe ictu oculi discriminatoria, contraria al principio di economia processuale ed, in definitiva, lesiva del diritto di difesa, ex art. 24 della Costituzione" (Suprema Corte, sentenza n. 18380 del 26.10.2014)
Dunque, ulteriore vizio del succitato avviso è determinato dalla mancata notifica di tutte le cartelle di pagamento, presupposto basilare per poter agire esecutivamente nei confronti dell’istante senza ledere il suo diritto di difesa.
-         Ai sensi dell’art.20 del D.lgs. n. 472/1997, l’attività esecutiva da parte dell’Agente della riscossione, deve iniziare entro e non oltre i 5 anni dalla notifica della cartella esattoriale, pertanto pur nella ricusata ipotesi di corretta notifica delle cartelle esattoriali richiamate, l’ultimo atto interruttivo del termine di prescrizione ricevuto, è stato consegnato alla ricorrente oltre il termine di 5 anni  previsto dalla Legge.
In conclusione, la società Equitalia S.p.a.:
  - non ha fornito la prova dell’avvenuta notifica degli atti prodromici alle cartelle esattoriali;
  - ha depositato in ritardo la relativa documentazione con consequenziale decadenza e               prescrizione dei crediti;
Per i seguenti e i sopraccitati motivi, Il Giudice ha accolto il ricorso dell’avv. Marzio Postiglione invitando la resistente società al pagamento delle spese di lite e compensi oltre onere accessori, oltre che annullando del tutto la cartella di pagamento impugnata.


giovedì 29 giugno 2017


NON ASSOGGETTIAMOCI AGLI ATTI IMPOSITIVI!

La società di Gestione Entrate e Tributi, comunemente conosciuta come SO.G.E.T. S.p.a., dal 1984 supporta Enti Pubblici e Privati curando la gestione delle loro entrate, con particolare riferimento al servizio di riscossione ordinaria e coattiva delle entrate.
Lo scorso ottobre, suddetta società, notificava all’Avv. Marzio Postiglione in copia a mezzo P.E.C. un avviso d’intimazione riguardante crediti per mancato pagamento della cosidetta TARSU (Tassa smaltimento rifiuti urbani) relativi agli anni 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012 seguito successivamente, da un atto di preavviso di fermo amministrativo.
Presuppondendo l’erroneità dell’iter procedimentale in questione (in quanto il preavviso di fermo fondandosi su un’ingiunzione di pagamento doveva essere preceduto e non seguito da un avviso di intimazione), va considerata l’infondatezza di tale pretesa tributaria giacchè il richiedente non risulta proprietario né locatario dell’immobile su cui tale pretesa si fonda.
Inoltre si fa presente che tale avviso di intimazione, risulta manchevole di quegli atti prodromici necessari per la validità della notifica stessa in quanto "[…]l’omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell’atto consequenziale notificato […]" (Cass. Civ., sezione Tributaria, sentenza del 5.9.2012 n.14861 in Diritto e Giustizia online 2012).
Predetto ciò, l’avvocato Marzio Postiglione dichiarava infondata ed illegittima la pretesa avanzata dalla società ut supra per le seguenti motivazioni:
-         L’art.6, comma 1,  dello Statuto dei diritti del contribuente prevede l’obbligo dell’ente che ha adottato il provvedimento, di assicurare l’effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati, facendo salve le disposizioni in materia di notificazioni idonee alla formazione della cosidetta conoscenza "legale" , essenziale in quanto l’atto in questione deve essere notificato nelle forme e secondo le modalità di rito.
-         Tuttavia, gli avvisi d’intimazione sono atti di natura recettizia la cui notifica costituisce uno di quegli elementi essenziali per la loro validità giuridica e di conseguenza per la produzione dei loro relativi effetti impositivi.
-         la SO.GE.T. stessa dichiara di aver inviato un semplice file in formato PDF tramite P.E.C., ossia una presunta copia informatica dell’atto "[…] e tale copia senza un’attestazione di conformità apposta da soggetti all’uopo abilitati  a norma del c.c. non può assumere alcuna valenza giuridica perché non garantisce il fatto che il documento inoltrato sia identico in tutto il suo contenuto al documento originale." I documenti informatici esigono invece, dell’estensione P7M che presenti attestazione idonea di conformità da parte di un Pubblico Ufficiale e ne determini dunque la valenza giuridica.
-         L’art. 24 della Costituzione sottolinea l’inviolabile diritto di difesa secondo cui "Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi. La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento…" pertanto come già menzionato sopra, a causa della mancata conoscenza degli atti prodromici, il ricorrente è stato leso del diritto di difesa della pretesa in questione, vedendosi così recapitare un avviso d’intimazione al pagamento entro 5 giorni dell’ingente somma di €12.177,64 con annessa maggiorazione delle somme originarie che si sarebbero dovute versare.
-         La mancanza  dei riferimenti normativo-regolamentari attraverso i quali l’istante potesse essere in grado di verificare la correttezza dei criteri di calcolo, le percentuali degli interessi  pretesi, le metodologie di calcolo dei compensi di riscossione richiesti.

La società SO.GE.T. Spa non ha dato prova della notifica degli atti posti a fondamento dell’avviso  di intimazione e poiché l’omissione della notificazione di un atto presuposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell’atto consequenziale notificato e per i tutti i sopraccitati motivi, il provvedimento risulta del tutto illegittimo ed il ricorso è stato accolto con soccombenza delle spese di lite.

giovedì 1 giugno 2017

EQUITALIA, IL RIMEDIO C’E’!

EQUITALIA, IL RIMEDIO C’E’!
Eccoci di nuovo alle prese con le cartelle di pagamento, Equitalia e il ruolo che quest’ultima assume come agente di riscossione per l’Agenzia delle Entrate.
Nella contestazione de quo, l’Avvocato Marzio Postiglione, propone ricorso, avverso la società Equitalia Servizi di riscossione S.p.a. che aveva notificato in ottobre 2016, una cartella di pagamento tramite P.E.C. (Posta Elettronica Certificata) per le seguenti somme iscritte a ruolo: la prima relativa ad un presunto mancato pagamento dell’imposta di registro relativo all’anno 2013 e la seconda, relativa all’anno 2012, riguardante un asserito mancato pagamento della TARSU (Tassa Rifiuti Solidi Urbani).
Va anzitutto menzionato, che le cartelle di pagamento sono un atto di riscossione per imposte già accertate con un precedente atto (atto prodromico) e deve necessariamente riportare tutti gli elementi costitutivi del ruolo: l’ufficio presso il quale è possibile ricevere le informazioni in merito all’atto notificato; il responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo così come quello di emissione e notificazione della cartella; l’organo presso il quale è possibile chiedere un riesame dell’atto anche in sede di autotutela; le modalità e il termine cui è possibile ricorrere, ad omissione di ciò pena la nullità della stessa.
Detto ciò, relativamente alla cartella esattoriale di cui al ricorso, si menziona che:
-          le cartelle di pagamento pur avendo una natura recettizia e che quindi come tali , vengono portate a conoscenza del destinatario, non sono degli atti processuali in senso stretto pertanto la notifica rappresenta uno di quegli elementi essenziali per la produzione dei relativi effetti impositivi e l’invalidità della notifica stessa, rappresenta un vizio dell’atto impugnato.
-         l’inoltro della succitata cartella a mezzo Posta Elettronica Certificata non può considerarsi idoneo nella spiegazione dei suoi effetti impositivi, priva inoltre di qualsiasi attestazione di conformità da parte di un Pubblico Ufficiale che ne permetta un’eventuale identeficazione col documento originale.
A tal proposito le Commissioni Tributarie hanno ribadito  più volte che “ Con il sistema PEC  in realtà non viene inoltrato il documento informatico, ma la copia (informatica) del documento cartaceo ove il documento cartaceo informatico rappresenta l’originale del documento giuridicamente valido…”, inoltre la verifica della firma digitale apposta sul file in contestazione, dà conferma della natura puramente di copia informatica (PDF semplice) e non di documento informatico (P7M).
-         la mancata notifica degli atti prodromici costituisce un vizio procedurale che, come già citato in precedenza, comporta la nullità dell’atto consequenziale notificato. Difatti non vengono specificati né la data dell’avvenuta notifica né la specificazione del numero dell’atto giudiziario o di qualsivoglia elemento idoneo  a fare chiarezza riguardo la fondatezza dell’importo in questione. D’altronde, la Suprema Corte ha statuito che “ Poiché la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l’omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell’atto consequenziale notificato…” ( Cass. Civ., sezione Tributaria, sentenza del 5.9.2012 n. 14861 in Diritto e Giustizia online 2012);
-         non è stata garantita alcuna tutela al ricorrente che non avendo potuto difendersi per la mancanza degli atti prodromici sopra menzionati, si è visto recapitare una cartella di pagamento con allegata una richiesta di pagamento maggiorata dalle somme originarie che secondo quanto asserito, si sarebbero dovuto versare. Si aggiunge inoltre,  relativamente ai conteggi, l’omissione delle percentuali ed i criteri legislativi per il calcolo degli interessi pretesi, l’indicazione del passaggio del ruolo alla Società Equitalia Servizi di riscossione S.p.a. nonché le metodologie di calcolo dei compensi di riscossione. Ciò evidenzia l’illegittimità della minacciata azione esecutiva essendo stati così violati l’art. 24 della Costituzione riguardante l’inviolabile diritto di difesa nonché l’art.7 della Legge 212/2000 concernente la chiarezza e la motivazione degli atti.
Il modus operandi  dell’Agente della Riscossione, dunque, risulta compromettente per il contribuente, leso da un diritto inviolabile, quale quello di difesa.

Come noto, “il sistema di trasmissione della posta certificata, come specificato nella sentenza,  “prevede una ricevuta (telematica) di avvenuta consegna della comunicazione. La ricevuta di consegna del certificatore della PEC, inviata all’indirizzo del destinatario, ha lo stesso valore legale della ricevuta di ritorno della raccomandata a.r., indipendentemente dall’effettiva conoscenza della sua esistenza da parte del destinatario.”
Tuttavia, la giurisprudenza più recente ha ritenuto che la notifica della cartella PEC risulta viziata di nullità in quanto non viene notificato l’originale ma solo una copia della cartella esattoriale ( si noti bene che quest’ultima, nota anche come “scansione”, è stata esplicitamente abrogata dalla legge istitutiva della notifica via PEC delle cartelle).

In definitiva, la cartella di pagamento deve essere prodotta da un documento informativo allegato alla PEC sottoscritto digitalmente e cioè avere un’estensione del file in .p7m. Il solo allegato in formato .pdf  alla posta certificata, non è valido e di conseguenza rende illegittima l’intera cartella di pagamento allegata alla PEC  appunto con tale formato.

Pertanto il ricorso è stato accolto ed annullato il provvedimento impugnato.


martedì 2 maggio 2017

EQUITALIA? LA SOLUZIONE C’E’!

Prima delle modifiche introdotte a partire dal 2005, le attività di riscossione per conto dello Stato, erano delegate a circa una quarantina di aziende di proprietà di istituti bancari e recupero crediti. Dall’ottobre 2006, suddetta riscossione nazionale, ad accezione della Sicilia, viene esercitata da Equitalia (in precedenza Riscossione Spa), società pubblica le cui azioni sono di proprietà di enti statali (l’Agenzia delle Entrate per il 51% e l’INPS per il 49%). Concretamente, esercita la sua azione inviando cartelle di pagamento ai contribuenti che non hanno versato gli importi dovuti entro i limiti delle scadenze stabilite, aggiungendo interessi e sanzioni.
Con la notifica della cartella, al contribuente è concessa la facoltà di proporre ricorso entro 60 giorni; spirato detto termine, la cartella esattoriale diventa titolo esecutivo prestandosi alla c.d. riscossione forzata, nelle varie forme stabilite dalla legge, ovvero con l’ipoteca dei beni immobili, il fermo amministrativo (blocco dell’autovettura) e in alcuni casi, anche tramite il pignoramento di immobili e stipendi.
Il caso recentemente affrontato dall’avvocato Marzio Postiglione contro Equitalia Servizi di Riscossione S.p.a., riguardava un preavviso di fermo amministrativo relativo ad un veicolo non specificato e per la riscossione di un asserito credito pari ad € 188.763,29, portato dalla società resistente Equitalia.
Invero, il sig. Casciello Armando aveva presentato ricorso a ministero dell’avv. Marzio Postiglione,  per vedere accertata la prescrizione dei crediti vantanti e indicati nell’avviso di avvenuta notifica del preavviso di fermo e veder dichiarata l’illegittimità o l’inefficacia della procedura di apposizione di fermo amministrativo per mancata notifica delle cartelle esattoriali presupposte e prodromiche, nonchè per carenza di potere dell’agente per la riscossione, con annullamento dell’atto di preavviso di fermo.
Il ricorrente, infatti, aveva proposto opposizione alla cartella esattoriale con cui era stato comunicato il fermo amministrativo n.2011/4520, asseritamente notificato il 17.05.2011 con consegna effettuata nelle mani di un soggetto diverso dal ricorrente;
la resistente oltre a non aver dimostrato nell’ambito del giudizio di opposizione la avvenuta notifica del preavviso di fermo, ha omesso anche di dare la prova dell’avvenuta notifica di tre delle cartelle impugnate, riconducibili a crediti previdenziali soggiacenti alla prescrizione quinquennale; tali crediti risultavano quindi prescritti, in assenza della prova dell’avvenuta notifica.
Sul punto, vale la pena di richiamare la recente pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione secondo cui la scadenza del termine – pacificamente perentorio – per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all’art. 24, comma 5, del d.lgs. n.46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve in quello ordinario, ai sensi dell’art. 2953 c.c., che si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell’attitudine ad acquistare efficacia di giudicato (Cass. civ. Sez. Unite, 17-11-2016, n. 23397).

Dette motivazioni hanno indotto il Tribunale adito, in persona del Giudice Istruttore ad accogliere la domanda proposta dall’ avv. Marzio Postiglione dichiarando la nullità della notifica degli atti prodromici e la consequenziale invalidazione dell’atto opposto con conseguente statuizione della prescrizione del credito per € 188.763,29 così come portato dalle cartelle esattoriali impugnate, con inevitabile condanna alle spese ed agli onorari del giudizio.

sabato 25 febbraio 2017

CONFISCA? NO GRAZIE!


https://plus.google.com/+AvvocatoMarzioPostiglione/posts/LqcN5uuCNpW

martedì 7 febbraio 2017

V come velocità V come VERGILIUS



Io cominciai: << Poeta che mi guidi guarda la mia virtù s’ella è possente, prima ch’a l’alto passo tu mi guidi..>>
Inferno, Canto II

Così Dante si rivolgeva alla sua guida durante il viaggio nell’aldilà, al noto magister che lo ricondusse sulla retta via, il sommo poeta Virgilio.
Un omonimo odierno invece, vigilante più che poeta, sorveglia ed è pronto ad agire contro tutti coloro che si sentono Hamilton magari alla guida di una McLaren: parliamo di Vergilius, parente stretto del noto Tutor, capace di controllare sia la velocità media che quella istantanea. Un occhio vigile, principalmente presente sulle statali, al quale sembra quasi impossibile sfuggirvi e contestarvi ipotetiche sanzioni.
In realtà, un primo caso di impugnazione con esito positivo è stato emesso dal Giudice di Pace di Pozzuoli la cui sentenza del 23 Febbraio 2013, evidenzia vizi riguardanti l’omologazione del sistema SICVe Vergilius con annessa violazione dell’art. 192 comma 5 del D.P.R. del regolamento di attuazione del Codice Civile della Strada il quale afferma che : “la omologazione o la approvazione di prototipi è valida solo a nome del richiedente e non è trasmissibile a soggetti diversi”.
Difatti, Autostrade per l’Italia S.p.a, è stata la prima a richiedere ed ottenere l’omologazione del sistema Sicve Tutor e successivamente del sistema Vergilius, peccato che successivamente però, tale azienda abbia girato le omologazioni ottenute ad Autostrade Tech S.p.a. che ha concesso a sua volta queste ultime alla Polizia Stradale.
Il verbale esaminato dallo Studio Postiglione, riguarda una presunta infrazione “…commessa il giorno 08.02.2016 […] ed è stata accertata attraverso il sistema di misura della velocità SICVe, omologato con decreto n° 3999 del 24.12.2004 che consente il funzionamento automatico.” Tale verbale prevedeva il pagamento di una sanzione e la decurtazione di 3 punti all’assistito.
Secondo l’avvocato Marzio Postiglione il succitato verbale risulta viziato:
-       - nell’omologazione in quanto come affermato già in precedenza, non può essere oggetto di cessione, pertanto il Decreto Dirigenziale n°97818 del 09-12-2010 con il quale è avvenuto il trasferimento (dalla società Autostrade per l’Italia spa ad Autostrade Tech Spa, la cui società è distinta dalla prima) delle suddette omologazioni/approvazioni, va ritenuto nullo.
-       - nella verifica della funzionalità e taratura dell’apparecchio elettronico in quanto la prima, dovrebbe essere periodica e la seconda, periodica e preventiva, che accerti che il risultato delle misurazioni corrisponde ai risultati dei valori nazionali e che quindi non va assolutamente confusa con l’omologazione la quale si limita esclusivamente ad accertarne il corretto funzionamento. Tra l’altro, nel verbale in questione, corrisponde ad un SICVe-Tutor e non al dispositivo in questione ossia Vergilius. Pertanto la rilevazione effettuata risulta non attendibile poiché effettuata con dispositivo non tarato e privo di certificato ( si ricorda che per essere conformi alla legge, tali apparecchi quali Tutor e Vergilius, devono possedere la taratura dei centri accreditati SIT, gli unici a garantire la corretta idoneità dello strumento);
-      -   nell’ applicazione del criterio di tolleranza previsto dal C.d.S. nel cui verbale è del 5% (quest’ultimo criterio va applicato esclusivamente per la velocità effettuata su sistemi di rilevazione istantanea. Per la velocità media, invece, si applica il criterio di tolleranza progressivo del 5%, 10%, 15%) ma tale riduzione risulta illegittima essendo il Tutor Vergilius uno strumento di rilevazione della velocità sia media che istantanea e nel verbale in questione, tuttavia, viene contestata soltanto quella media.
-       -  di illegittimità per la presenza nella tratta in questione, di svincoli autostradali che determinano disparità di trattamento tra gli automobilisti
-       - di mancata segnaletica di preavviso riguardante il tratto di strada provvisto dello strumento rilevatore e conseguente mancata documentazione di accertamento;
-       - della mancata indicazione del luogo esatto di violazione, il quale, per legge va indicato il punto esatto da cui ha avuto inizio e fine la presunta infrazione. Nel verbale in questione, è menzionato solo quello di termine.
-      -  di omissione del numero di matricola, in mancanza del quale difatti, risulta impossibile individuare l’apparecchio utilizzato e la sua relativa funzionalità.
Per tutti i motivi sopracitati, il Giudice di Pace di Nocera Inferiore,ha accolto il ricorso ed annullato il provvedimento condannando la Prefettura di Salerno al rimborso spese,  sottolineando l’importanza dell’accertamento delle verifiche di funzionalità e relativi controlli delle apparecchiature di misurazione.





mercoledì 21 dicembre 2016

Vado al massimo…

Vado al massimo…
“ Vado al massimo, vado a gonfie vele, voglio proprio vedere come va a finire…”  diceva Vasco in una delle sue canzoni più popolari degli anni ’80, una sfida nei confronti del tempo e della velocità che affascina ed intrappola migliaia di guidatori, dai veterani ai neopatentati.
Ma qual è davvero il limite invalicabile per non incorrere in spiacevoli contravvenzioni? Quali oculatezze avere a riguardo?
Ulteriore caso relativo agli eccessi di velocità, ci giunge tramite notifica del Comando della Polizia Stradale di Roma, riguardante una presunta infrazione, commessa lungo il tratto autostradale Milano-Roma-Napoli, nei pressi della provincia di Frosinone “ […] accertata attraverso il sistema di misura della velocità SICVe, omologato con decreto n° 3999 del 24.12.2014 che consente il funzionamento automatico.”
 Tale verbale di contestazione è stato impugnato dall’ avvocato Marzio Postiglione il quale ne ha contestato:
-      -  l’omologazione del sistema SICVe-Tutor:  trasferita, contro legge, dalla società Autostrade S.p.A. ad Autostrade Tech S.p.A. con Decreto dirigenziale 9 dicembre 2010 n°97818, risulta priva di alcun valore nonché la relativa multa per eccesso di velocità dato che “la omologazione o la approvazione di prototipi è valida solo a nome del richiedente e non è trasmissibile a soggetti diversi”;
-     -  l’assenza di periodica taratura e controllo di efficienza dello strumento elettronico utilizzato per la rilevazione: la contestazione e la conseguente sanzione, risultano nulle ed illegittime difatti la taratura, necessaria per il corretto funzionamento del dispositivo, deve essere periodica e preventiva e non può essere confusa con l’omologazione ( che accerta esclusivamente l’idoneità dell’apparecchio nello svolgere la sua funzione).
Inoltre, va ricordato, che tali strumenti devono essere tarati con riferimenti a campioni nazionali e possedere la certificazione di taratura redatta dai centri SIT (Servizio di Taratura in Italia), gli unici che essendo monitorati da un ente superiore, possono garantire  l’idoneità e la funzionalità degli strumenti.
-       - l’illegittimità dell’applicazione del criterio di tolleranza del 5% prevista dal C.d.S. in quanto tale percentuale è da applicarsi esclusivamente per le misurazioni di velocità effettuate attraverso sistemi di misurazione immediata come nel caso degli Autovelox. Per i sistemi di rilevazione non istantanei ma di calcolo della velocità media tra due postazioni quale il SICVe, la riduzione da applicarsi è quella progressiva del 5%, 10%, 15%, come previsto dal comma 3, art. 345 delle disposizioni di attuazione del C.d.S.
-       - l’omessa indicazione del numero di matricola che non consente di individuare il dispositivo utilizzato e di conseguenza la verifica della sua corretta funzionalità.
-       - la mancata indicazione del luogo esatto della rilevazione in particolare quelle con il sistema SICVe in cui dovrebbe essere indicato il punto esatto da cui ha avuto inizio e fine la misurazione (nel succitato verbale viene specificato solo il punto di termine)

Se le ragioni sopraccitate già basterebbero per considerare illegittima tale contestazione, l’Avv. Marzio Postiglione, mette in luce ulteriori motivi di doglianza riguardanti:
-      -  l’illegittimità del Sistema Tutor sia in quanto fonte di disparità di trattamento nel rilevare le infrazioni degli automobilisti piuttosto che dei motociclisti a causa della posizione in cui sono stati installati i sensori sia per la presenza di vincoli autostradali, elementi di discriminazione tra gli stessi automobilisti ( art.1, comma 4 del D.M. n°3999: “non debbono essere presenti situazioni “statisticamente rilevanti” quali svincoli, aree di servizio o di parcheggio, tali da determinare l’introduzione di elementi di discriminazione e di iniquità tra gli stessi automobilisti”)
-      -  la mancata segnaletica di preavviso di tali rilevazioni elettroniche e il limite di velocità tra una postazione Tutor e l’altra.

Il Giudice di Pace di Nocera Inferiore ha ritenuto le doglianze, meritevoli di accoglimento, annullando di conseguenza il verbale e condannando il resistente alla refusione di spese ed onorari.

Sì viaggiare, rallentando per poi accelerare…

Sì viaggiare, rallentando per poi accelerare…
Chi va piano va sano e va lontano” eppure la cosa migliore sarebbe trovare quel compromesso spesso di difficile attuazione, si sa, soprattutto in ambito stradale.
Difficile sfuggire all’occhio elettronico di moderna tecnologia del Tutor SICVe, un sistema principalmente presente nei tratti autostradali, per la misurazione della velocità media dei veicoli. A differenza dall’AUTOVELOX, che misura la velocità istantanea, questo sistema misura la velocità media dei veicoli tra due sezioni lontane anche diversi chilometri: l’auto passa sotto un primo portale il quale registra mediante una telecamera l’ora di transito, in seguito al passaggio sotto il secondo portale, viene rilevata la velocità media in base ai due orari. Eppure questo sistema senz’altro innovativo, non sfugge a qualche falla dato che le due stazioni di rilevamento, potrebbero trovarsi in province differenti e pertanto viene meno quel “principio di territorialità” risultando così impossibile determinare il punto esatto dove è stata compiuta la presunta infrazione, oltre alla mancanza di periodici monitoraggi e tarature.
Secondo il  verbale di contestazione della Polizia stradale di Roma per la violazione dell’art.142/8 del Codice stradale, oggetto di ricorso da parte dello Studio Legale Postiglione, l’assistito: “[…] superava di oltre 10 km/h e di non oltre 40 km/h i limiti massimi di velocità previsti per quella categoria di veicolo pari a km/h 80,00. L’infrazione è stata commessa […] ed è stata accertata attraverso il sistema di misura della velocità SICVe, omologato con decreto n°3999 del 24.12.2004 che consente il funzionamento automatico.”  Inoltre veniva disposta una sanzione amministrativa e in aggiunta, la detrazione di 3 punti.
In opposizione, l’avv. Marzio Postiglione, ritiene illegittimo il succitato verbale in quanto mancante in primis, di indicazione di taratura e corretta funzionalità del dispositivo. Infatti, nel corso dell’istruttoria dibattimentale è emerso che:
-       tali apparecchi SICVe - TUTOR, oltre ad essere sottoposti a periodici controlli, devono possedere anzitutto la certificazione di taratura dei centri accreditati SIT (Servizio di Taratura in Italia), gli unici a garantire la funzionalità ed idoneità del dispositivo in esame. Tuttavia, va rilevata la distinzione tra taratura ed omologazione (richiamata nel verbale sul prototipo), in quanto la prima si accerta che le funzioni di misurazione effettuate da quel determinato strumento, siano corrette e conformi alla normativa nazionale,  la seconda si limita invece, ad accertare l’idoneità dell’apparecchio;
-       tale verbale risulta inficiato anche per l’applicazione inesatta del criterio di tolleranza del 5% previsto dal C.d.S. che può essere applicato esclusivamente agli AUTOVELOX  (sistema di rilevazione immediata), rispetto al TUTOR (strumento di calcolo della velocità media) il quale prevede quella progressiva del 5%, 10%, 15%, previsto dal co.3 dell’art. 345 C.d.S.
Dunque tale criterio di riduzione risulta non consentito dalla legge.
Inoltre, tale sistema TUTOR risulta illegittimo per la presenza di uno svincolo autostradale, nella tratta in questione: difatti l’art. 1, comma 4 del D.M. n° 3999 del 14/12/2004 contiene indicazioni circa la scelta delle ubicazioni di simili apparecchi di rilevamento nelle quali aree, non devono essere presenti svincoli, parcheggi o aree di servizio al fine di evitare elementi di disparità tra gli automobilisti.
Ulteriori doglianze risultano:
-       la mancata segnaletica di preavviso della presenza dei dispositivi elettronici;
-        la mancata indicazione nel verbale del luogo esatto della presunta “violazione” (manca il punto esatto da cui ha avuto inizio e viene solo specificato il punto di termine);
-       il mancato numero di matricola del dispositivo, senza il quale risulta impossibile verificare la corretta funzionalità dello strumento.

Le doglianze contenute nel ricorso proposto avverso il verbale de quo, sono state tutte accolte dall’ufficio del Giudice di Pace di Nocera Inferiore che con la sentenza n° 4035/2016, ha statuito l’ “errore di accertamento” giacché l’impugnato verbale è manchevole dei requisiti di legge così come evidenziati nel ricorso stesso.

giovedì 24 novembre 2016

Fermo amministrativo: atto impugnabile .. ed impugnato!



Fermo amministrativo: atto impugnabile .. ed impugnato!
                                
Nel maggio 2015, veniva notificato alla signora N.C., tramite servizio postale, una lettera di preavviso di iscrizione a fermo amministrativo (con annessa contravvenzione in denaro),da parte del Comune di Angri, sezione Polizia Locale, relativa ai verbali di contestazione per infrazioni del Codice della Strada, a carico dell’ autovettura X, per l’anno 2010.
L’istante, contestava l’esecuzione forzata in mancanza di notifica degli atti prodromici in primis l’atto primigenio, ossia la notifica della contravvenzione  del C.d.S.; inoltre nel merito, la mancata commissione di qualsivoglia infrazione.
Nel caso in esame, essendo stato disposto l’atto impugnato per infrazione del codice stradale, si affermava la giurisdizione del Giudice di Pace, anche in relazione alla impugnata cartella esattoriale contestandone la legittimità per omessa notifica della cartella stessa e la sua conseguente nullità.
Considerata:
-                    -           la mancanza della notifica degli atti prodromici, pregressi  o preordinati che secondo la corte               di cassazione rappresentano la nullità dell’atto successivo. Tanto che: “l’omessa notifica                       dell’atto presupposto, ha come conseguenza la nullità dell’atto successivo”.
-          la violazione dell’art.194 del C.d.S. il quale sancisce che “in tutte le ipotesi in cui il presente codice prevede che da una determinata violazione consegua una sanzione amministrativa pecuniaria, si applicano le disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge n. 689/1981, salve le modifiche e le deroghe previste dalle norme del presente capo”, sempre che siano stati notificati gli atti prodromici e presupposti, in difetto dei quali si incorrerebbe nell’ipotesi già sanzionata da giurisprudenza consolidata, di calcolo illegittimo di “sanzione su sanzione”.

Lo Studio Legale Postiglione, ha comprovato l’insussistenza del diritto a procedere all’esecuzione forzata della P.A., nonché l’infondatezza e l’illegittimità della pretesa, chiedendone la revoca o l’annullamento.

Dall’introduzione del Giudice, si evince difatti, che l’atto di preavviso (comunicazione di fermo), è un atto lesivo della posizione soggettiva del destinatario e dunque, impugnabile.
Oltre a ciò, “anche in relazione all’impugnata cartella esattoriale, vi si può procedere ad opposizione all’esecuzione ex articolo 615, co.1, c.p.c., allorché si contesti la legittimità dell’iscrizione a ruolo per omessa notifica della stessa cartella, e/o per la mancanza di un titolo legittimante l’iscrizione a ruolo, o si adducono fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo (come nel caso di specie)  […] pertanto l’attore , con la stessa impugnativa proposta  avverso il preavviso di fermo, ben può opporsi alla stessa cartella esattoriale eccependone la mancata notifica e chiedendone la nullità.”
L’Ill.mo Giudicante adito ha statuito che il preavviso di fermo contenente l’erronea indicazione da parte dell’Ente impositore di un atto avente “natura di preavviso e, pertanto, non autonomamente impugnabile”, risulta fuorviante nonché gravemente illegittima,in uno alla omessa indicazione sia dell’Autorità Giudiziaria competente per l’impugnazione e sia dei termini entro i quali proporre la stessa.
Ebbene, l’opposizione incardinata dal legale Marzio Postiglione,  risultando fondata , ha visto condannato parte resistente, ovvero l’ente Comune di Angri con la statuizione resa dal GDP di Nocera Inferiore in ordine all’illegittimità della procedura di fermo amm.vo e consequenziale condanna alle spese ed agli onorari di causa.



mercoledì 2 novembre 2016

L’avvocato Marzio Postiglione e la regolamentazione della sosta a pagamento

                                                            
                                                                     

                                                                                                   
L’avvocato Marzio Postiglione e la regolamentazione della sosta a pagamento

Lo studio Legale Postiglione, ha recentemente affrontato l’annosa questione del parcheggio nelle aree individuate dal Comune di Angri, quali aree con sosta a pagamento.
L’esigenza di statuire definitivamente l’interpretazione normativa e la conseguente sua applicazione, nasce dalle innumerevoli vessazioni cui sono sottoposti gli utenti della strada ed in particolare, coloro che sono costretti ad usufruire della pubblica via giacché sprovvisti di garage e/o box auto.
Nel caso seguito dall’avv. Marzio Postiglione, relativo alla sentenza dello scorso Aprile, l’opposizione al verbale di contestazione della Polizia locale del comune di Angri, nei riguardi del suo assistito, è stata ritenuta dal Giudice di Pace del Tribunale di Nocera Inferiore, “fondata e meritevole di accoglimento”.
In opposizione a succitato verbale di contestazione, redatto dagli agenti del Comando di Polizia locale a causa della sosta dell’ autovettura X “[…] in area di parcheggio a pagamento (strisce blu) omettendo di pagare il relativo ticket e comunque senza esporre il relativo titolo di avvenuto pagamento.”,  ha sostenuto l’illegittimità dello stesso, secondo quanto specificato dall’art. 7 co.6 del C.d.S. ovvero che “ Le aree destinate al parcheggio devono essere ubicate fuori dalla carreggiata e comunque in modo che i veicoli parcheggiati non ostacolino lo scorrimento del traffico”.
Visto l’art.3 co.7 dello stesso codice, secondo cui per carreggiata s’intende: “quella parte della strada  destinata allo scorrimento dei veicoli; essa è composta da una o più corsie di marcia ed in genere è pavimentata e delimitata da strisce di margine.”, da ciò ne consegue che le cosiddette “ zone blu”, istituite ai margini delle strade cittadine, designate per lo scorrimento del flusso veicolare, sono da considerarsi giuridicamente illegittime.
Ulteriori motivi di rimostranza, oltre l’ubicazione delle strisce per la sosta a pagamento all’interno e non all’esterno della carreggiata, riguardavano la mancanza delle strisce bianche discontinue come funzione perlomeno separativa tra la carreggiata e l’area adibita al parcheggio e l’irregolarità della segnaletica orizzontale, scolorita a causa dell’usura e delle avversità metereologiche.
Un’inadempienza della Pubblica Amministrazione rispetto a quanto previsto dalla regolamentazione del D.Lgs. 30 Aprile 1992 n.285 del C.d.S., che genera confusione oltre a rappresentare un pericolo per la sicurezza del transito pedonale.
L’avvocato Marzio Postiglione, in qualità di legale, è riuscito ad avallare la propria tesi, riscuotendo successo con l’annullamento del provvedimento comunale risultato illegittimo da parte del Giudice di Pace, Dott.ssa Maria Tudino, il quale nella sentenza ha stabilito che:
- secondo il chiarimento della Cassazione, “qualora il comune assuma l’esercizio diretto del parcheggio con custodia o lo dia in concessione ovvero disponga l’installazione dei dispositivi di controllo di durata della sosta di cui al comma 1 lettera f) -art.7 c.d.s.- su parte della stessa area o su altra parte nelle immediate vicinanze, deve riservare un’ adeguata area destinata a parcheggio rispettivamente senza custodia o senza dispositivi di controllo di durata della sosta.”;
- dato che il comune summenzionato, non ha provato che le strisce blu presenti sulla strada Y siano legittime per essere apposte al di fuori della carreggiata;
- per la chiara violazione dei commi 6 ed 8 dell’art. 7 del C.d.S., considerando che in base al disposto del comma 6 di tale articolo “ Le aree destinate al parcheggio devono essere ubicate fuori dalla carreggiata e comunque in modo che i veicoli parcheggiati non ostacolino lo scorrimento del traffico”, e dalle foto depositate dall’opponente risulta che gli spazi destinati al parcheggio sono stati predisposti  all’interno della carreggiata con notevole restringimento della stessa;
per questi motivi, ha accolto il ricorso e per l’effetto ha annullato l’impugnato provvedimento ed inoltre, compensato le spese di lite.





giovedì 9 luglio 2015

Fermo amministrativo. cos'è e come impugnarlo.


Attività marginale per lo più svolta da praticanti e collaboratori di studio è rappresentata dal contenzioso in materia di contravvenzioni al codice della strada. Anche qui, lo Studio Legale dell’avvocato Marzio Postiglione raccoglie discreti successi. Una delle conseguenze delle violazioni del Codice è il fermo amministrativo in base al quale la pubblica amministrazione determina il blocco del veicolo a motore, di proprietà del contribuente moroso fino a quando non si provveda all’estinzione di una posizione debitoria. Prima che si proceda all’esecuzione del fermo, l’ente creditore, è tenuto a notificare al debitore lintenzione di procedere al fermo amministrativo per il tramite di una comunicazione preventiva. Nel caso in cui si riceva detta comunicazione è concesso al debitore, o presunto tale, un termine di giorni trenta per il saldo di quanto portato in esecuzione; in difetto, trascorso il termine di grazia sopra citato il fermo amministrativo diventerà effettivo precludendo di fatto la libera circolazione. Un caso analogo è stato seguito dall’avvocato Marzio Postiglione, nel prestare la propria assistenza ad un asserito trasgressore che, però, oltre a non aver mai ricevuto la notifica della violazioni non è stato messo in condizioni di poter verificare gli addebiti mossi dall’ente impositore, atteso che l’ingiunzione impugnata era manchevole delle prodromiche informazioni su luogo e data delle asserite infrazioni. La strategia processuale adottata dall’avvocato Marzio Postiglione, avanti l’ufficio del Giudice di Pace di Nocera Inferiore ha visto avvalorata la propria tesi , ottenendo l’annullamento del fermo amministrativo impugnato.

Dalla sentenza: “… Preliminarmente và affermata la competenza di questo Giudicante a conoscer del presente giudizio atteso che le doglianze avanzate da parte attrice sono riconducibili ad un’azione che sostanzialmente và qualificata quale domanda di accertamento della illiceità del comportamento del Comune di Angri attraverso l’adozione del provvedimento di fermo amministrativo; domanda che avendo in oggetto un’attività materiale lesiva di diritti soggettivi, rientra come tale nella giurisdizione ordinaria.

Spetta all’Autorità Giudiziaria ordinaria la controversia concernente il fermo amministrativo di autoveicolo giacchè non è ravvisabile nella specie la previsione di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di pubblici servizi, trattandosi di vertenza non concernente rapporto tra concedente e concessionario di pubblico servizio bensì tra concessionario e privato cittadino.

Preliminarmente l’atto di preavviso, che in assenza di altre comunicazioni assume il valore di comunicazione di fermo, è atto immediatamente lesivo della posizione soggettiva del destinatario e, quindi, atto impugnabile.

Pertanto, svolgendo esso, una funzione assolutamente analoga a quella dell’avviso di mora nel quadro della comune procedura esecutiva esattoriale, e come tale avviso esso non può non essere un atto impugnabile. (fra tutte: Cassazione Sezioni Unite civili ord. 11/05/2009, n.10672.)

Vi è da precisare, inoltre, che “in caso di preavviso di fermo amministrativo, ai fini della giurisdizione rileva la natura dei crediti posti a fondamento del provvedimento, con la conseguenza che la giurisdizione spetterà al giudice ordinario a seconda della natura tributaria o meno dei crediti, ovvero ad entrambi se il provvedimento si riferisca in parte a crediti tributari ed in parte a crediti non tributari ( Cass. 05/06/2008, n. 14831, per analoga fattispecie, Cass. Sez. unite 14/01/2009, n.555 e Tribunale Roma. 1° sez. Lavoro, n.3484/2009)”

Il “preavviso” di fermo amministrativo di bene mobile registrato, va radicata avanti il giudice ordinario competente per materia, (in considerazione della natura della sanzione per cui si procede)”- Giudice tutelare Taranto, 29/11/2006; “Il preavviso” di fermo amministrativo dell’autoveicolo costituisce un preavviso di esecuzione forzata o, comunque, una misura cautelare tendente ad ottenere la riscossione coattiva delle somme iscritte a ruolo, e qualora esso venga disposto dal concessionario della riscossione per somme non riguardanti i tributi sussiste la competenza per materia del Giudice di pace per le Cause ricadenti nel limite di valore ad esso attribuite” – Giudice di pace Caserta, 24/04/2006; “ La riconosciuta autonoma impugnabilità del preavvisodi fermo amministrativo..-

Commiss. Trib. Prov. Lazio Roma, Sez. LIX, 13/06/2007, N.192.

Riguardo al riparto di competenza giurisdizionale tra Giudice di Pace, Giudice Ordinario, e Commissione Tributaria la più recente giurisprudenza, così come l’ordinanza della Suprema Corte “Cassazione Sezioni Unite civili Ord. 11/05/2009, n.10672”, individua il seguente criterio: se il fermo amministrativo o l’iscrizione ipotecaria sono disposti per crediti tributari, la relativa opposizione andrà sollevata dinanzii al Giudice Tributario; se, invece il credito per il quale si procede ha natura  ”non tributaria”, il Giudice competente sarà quello individuato secondo i criteri normali che presiedono al reparto di giurisdizione.

Pertanto sul preavviso di fermo amministrativo posto in essere sulla base di cartelle esattoriali derivanti da sanzioni amministrative per violazione di norme del codice della strada, il Giudice di Pace è competente a decidere in relazione alle eccezioni formulate ex art.615, co.1., e 617, co. 1, c.p.c.

Nella specie, pertanto, è da affermarsi la giurisdizione del Giudice di Pace, essendo stato disposto l’atto impugnato per infrazioni del codice della strada, ovvero avendo impugnato l’attore, la stessa, relativamente ad una cartella esattoriale derivanti da infrazioni al codice della strada.

Anche in relazione alla impugnata cartella esattoriale vi è da precisare che si può procedere ad opposizione all’esecuzione ex art. 615, co.1. c.p.c , allorchè si contesti la legittimità dell’iscrizione a ruolo per omessa notifica della stessa cartella, e/o per la mancanza di un titolo legittimante l ‘iscrizione  a ruolo, o si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo( come nel caso di specie). Non pare dubbio, che la cognizione di tale specifica azione( proposta sull’assunto della sopravvenuta inesistenza del diritto di procedere in excutivis) spetti solamente al Giudice  che il Legislatore ha ritenuto idoneo a conoscere di quella sanzione e cioè il Giudice di Pace adito dall’attore. Pertanto al merito delle doglianze:  in relazione al preavviso di fermo amministrativo l’ opposizione è fondata e va accolta nei sensi di seguito precisati.

Al riguardo, il preavviso di fermo contiene l’erronea e forviante indicazione che “il presente atto ha natura di preavviso e, pertanto, non è autonomamente impugnabile”

Chiara risulta la grave illegittimità del provvedimento, avendo il Comune di Angri non solo omesso di indicare l’autorità giudiziaria dinnanzi al quale proporre impugnazione ed i termini per poter proporre ricorso; ma addirittura puntualizzando che non si tratterebbe di atto impugnabile.

Con tale atteggiamento, oltre a ledere gravemente il diritto alla difesa del contribuente- vizio che incide sulla validità dell’atto ostacolando il diritto della difesa del contribuente - vizio che incide sulla validità dell’atto ostacolando il diritto alla difesa costituzionale garantito ex art.24 Cost. e art.7, co.2, L 212/2000.

Consegue, per quanto argomentato, la nullità dell’atto impugnato; e quanto precede, rende superfluo l’esame delle altre doglianze.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, in ragione del valore della domanda, dell’attività svolta e delle vigenti tabelle professionali.

                                                           P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Nocera Inferiore, Avv. Vincenzo Iannucci, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da Pxxx Axxx, ogni contraria o diversa istanza e deduzione diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:

1-Accoglie la domanda e dichiara illegittima l procedura  di fermo amministrativo come disposto per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato di fermo amministrativo e tutti gli atti presupposti e/o comunque ad esso collegati, riferiti all’auto

2-Condanna il Comune di Angri in persona del Legale Rapp.te pro tempore, al pagamento in favore della Pxxx Axxx, delle spese di giudizio…”

venerdì 19 giugno 2015

Competenze dello Studio Legale Postiglione

Le competenze dell'avvocato Marzio Postiglione comprendono il Diritto Civile in generale con particolare attenzione al Diritto Societario. Aziendale, Commerciale, Internazionale.

martedì 9 giugno 2015

Caratteristiche dello Studio Legale dell'avvocato Marzio Postiglione

L'avvocato Marzio Postiglione fonda il proprio Studio Legale sito nella città di Angri (SA). L'avvocato Marzio Postiglione ritiene di rilevante importanza il costante aggiornamento ed è periodicamente attivo nel frequentare corsi e seminari durante i quali approfondisce le tematiche relative al Diritto Societario e al Diritto del Lavoro. Per contattare lo Studio Legale Postiglione o per ricevere consuelenza telefonare al 081-947818